Act 046U0426
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita', a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, che istituisce l'Ente nazionale della cooperazione;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 3 marzo 1931, numero 324;
Visto il R. decreto 28 agosto 1931, n. 1302, che approva lo statuto per l'Ente predetto;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'industria e il commercio e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
L'Ente nazionale per la cooperazione e' soppresso.
Art. 2
Alla liquidazione dell'Ente si procede con le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, in quanto compatibili con le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 3
Il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale nomina, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, un commissario liquidatore e due vice commissari. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con ii Ministro per l'industria e il commercio, viene nominato un Comitato di sorveglianza di cinque membri scelti fra i creditori e i rappresentanti delle societa' assistite. ((1)) Il commissario e i vice commissari sono pubblici ufficiali per quanto attiene alle loro funzioni.
Art. 4
Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alla liquidazione dell'Ente, sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. II commissario liquidatore presenta alla fine di ogni trimestre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'Ente e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. Copia di detta relazione potra' essere chiesta al commissario dal Ministro per l'industria e il commercio.
Art. 5
La sostituzione del commissario prevista dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e' operata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. L'azione di responsabilita' prevista dallo stesso articolo, e' soggetta all'autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio.
Art. 6
Il commissario liquidatore puo' esercitare le sue funzioni personalmente e con delega ai vice commissari. A parziale deroga dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, egli puo' conservare in servizio quegli impiegati assolutamente indispensabili per le operazioni di liquidazione, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7
Il compenso dovuto al commissario e ai vice commissari e' stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di sorveglianza.
Art. 8
Le autorizzazioni e i provvedimenti previsti dagli articoli 18, 19, 25, 30, 37 e 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono di competenza del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, osservate le norme in ciascun articolo indicate, e ad esso vanno fatte le comunicazioni di cui agli articoli 24 e 29.
Art. 9
Copia dell'inventario iniziale e di quello finale, del rendiconto della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione di cui all'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e' trasmessa dal commissario al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e al Ministro per l'industria e commercio.
Art. 10
L'approvazione del rendiconto a cui sono tenute le persone di cui all'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e' data dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.
Art. 11
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' prorogare i termini previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, per la liquidazione.
Art. 12
((Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori si fa luogo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione centrale delle cooperative, in favore di enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e di societa' cooperative)).
Art. 13
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione del Governo italiano, il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella mi cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - BARBARESCHI - ROMITA - TOGLIATTI - GRONCHI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI. Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. -209. - FRASCA
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