Act 046U0513

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1946-03-23
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

I contratti di utilizzazione di boschi stipulati dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli istituti di assistenza e beneficenza, la cui risoluzione e' stata autorizzata dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, sono tutti quelli per i quali una qualsiasi utilizzazione, e percio' anche vendita di tagli boschivi e piante sparse, sia stata concessa a qualunque titolo e per qualunque durata. La data di decorrenza dello scioglimento dei contratti e' quella del termine dell'annata silvana 1944-45.

Art. 2

Il Real Corpo delle foreste e' autorizzato a pronunciare su richiesta, fatta con deliberazione regolarmente approvata, degli enti e istituti anzidetti, la cessazione delle utilizzazioni boschive che in virtu' di requisizioni disposte in qualsiasi tempo dall'Amministrazione forestale, vengano eseguite da terzi, sia per affidamento diretto che a seguito di contratto stipulato con l'ente proprietario cui l'utilizzazione era stata affidata.

Art. 3

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno, come quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 3ª del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, decise in primo e secondo grado rispettivamente dalle Commissioni previste negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 4

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diverra' esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - GULLO - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GRONCHI - BARBARESCHI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 277. - FRASCA.

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