Act 046U0545
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1928, n. 751;
Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il comune di Monfumo, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110, a quello di Asolo, il comune di Caerano San Marco, aggregato a quello di Montebelluna con R. decreto 29 marzo 1928, n. 751, ed il comune di Refrontolo, aggregato a quello di Pieve di Soligo con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502, fatta eccezione per la frazione di Barbisano, che continua a far parte del comune di Pieve di Soligo, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti. Il Prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.
Art. 2
Gli organici dei comuni di Monfumo, di Caerano di San Marco e di Refrontolo ed i nuovi organici dei comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti con gli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione. Al personale in servizio presso i comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° maggio 1945, entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - ROMITA Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 297. - FRASCA
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