Act 046U0590
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725;
Vista la legge 3 giugno 1940, n. 767;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1067;
Vista la legge 3 aprile 1941, n. 499;
Vista la legge 11 luglio 1941, n. 935;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 828;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina, per gli affari esteri, per la guerra e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
A decorrere dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto, cessa la riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea prevista dal R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725; Viene altresi' posto termine all'obbligo di copertura dei rischi di guerra di navi e costruzioni navali previsto dalla legge 3 aprile 1941, n. 499.
Art. 2
L'Unione italiana di riassicurazione e' autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio mine che eccedono la capacita' di copertura dei mercato nazionale privato. Il limite, le condizioni e le modalita' della cessione in riassicurazione allo. Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza di cui al seguente art. 3. Le deliberazioni del Comitato sono subordinate all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovra' essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.
Art. 3
Il Comitato di vigilanza tecnico amministrativo costituito a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725, oltre a provvedere agli adempimenti previsti dalle leggi 3 giugno 1940, n. 767; 6 luglio 1940, n. 1067; 11 luglio 1944, n. 935; dal R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808; dall'art. 2 del presente decreto, sopraintende alle operazioni di liquidazione della cessata gestione dei rischi di guerra della navigazione. A tal fine, la composizione del Comitato medesimo viene modificata, restando esso costituito dai seguenti membri: un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, presidente; il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro; due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri; due rappresentanti del Ministero della marina, di cui uno per la Marina militare ed uno per la Marina mercantile, membri; un rappresentante della Corte dei conti, membro; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro; il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro; un rappresentante delle imprese assicuratrici membro; un rappresentante delle imprese armatoriali, membro. Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio: con lo stesso decreto viene nominato il segretario del Comitato. (1) ((2))
Art. 4
A liquidazione ultimata, il Comitato di vigilanza presentera' relazione sui lavori compiuti e sui risultati conseguiti ai Ministri per il tesoro e per l'Industria e commercio, le risultanze della gestione dei rischi di guerra saranno approvate con decreto interministeriale dei Dicasteri predetti.
Art. 5
Restano in vigore tutte le altre disposizioni che non risultino in contrasto con il presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - CORBINO - GRONCHI - DE COURTEN - BROSIO - CEVOLOTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte del conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 347. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.