DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 249
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
Le pensioni e gli assegni di guerra, revocati in virtù dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, sono ripristinati nei confronti: a) dei titolari di pensioni ed assegni di prima categoria; b) dei titolari di pensioni ed assegni di categorie, inferiori alla prima, quando non risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna; c) dei familiari del caduti nella guerra predetta ai quali spetti, in base alle norme vigenti, la pensione o l'assegno di guerra.
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