IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 57, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta, del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1
Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, che prestano servizio nei reparti della frontiera di terra o situati in zone malariche che saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze, è attribuita la seguente indennità mensile: ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1200 sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . " 450 appuntati e finanzieri. . . . . . . . . . . . " 360 Tale indennità potrà essere aumentata di un terzo per i militari che prestano servizio in reparti situati in località particolarmente disagiate, che verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.