LEGGE 22 dicembre 1948, n. 1456
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Gli aumenti e le riduzioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri. Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e le lettere a) e b) dell'art. 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - CORBELLINI - LOMBARDO - SEGNI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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