LEGGE 8 luglio 1949, n. 478
La Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche può superare i rapporti stabiliti dall'art. 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.