LEGGE 24 ottobre 1951, n. 1187
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti, oltre coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i laureati o diplomati universitari di qualsiasi disciplina a prescindere dal titolo di studi medi in loro possesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Catania, addì 24 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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