LEGGE 23 gennaio 1952, n. 37
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'applicazione della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto, a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è prorogata al 30 settembre 1956. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 231 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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