DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953, n. 1260
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, concernente disposizioni per l'industria delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali;
Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, contenente norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della regia Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
((L'Istituto nazionale per le conserve alimentari, istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, esercita i seguenti compiti: a) vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e/o di confezionamento sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari e di quelle che ne fissano i requisiti qualitativi nonche' di quelle concernenti la qualita' delle materie prime e/o dei semilavorati impiegati; b) accertamento merceologico delle conserve alimentari e loro classificazione secondo standards qualitativi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti; c) controllo qualitativo sulle conserve alimentari destinate all'esportazione ove prescritto ovvero richiesto dalle aziende interessate; d) adempimento degli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve alimentari; e) raccolta ed elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione delle conserve alimentari; f) studio ed elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari e del relativo commercio in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.)).
Art. 2
((
2.Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
3.La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere f), g) e h) e' fatta su designazione delle associazioni dei produttori a carattere nazionale, tra titolari di imprese produttrici individuali, presidenti, amministratori delegati o consiglieri di amministrazione di societa' di capitali o soci delle altre imprese o direttori di stabilimenti di produzione.
))
Art. 3
Il presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ha la rappresentanza legale dell'Ente. Egli e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio fra membri del Consiglio di amministrazione su una terna di nomi designati dal Consiglio stesso. Presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. ((Rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, fino alla nomina del successore)) e alla scadenza puo' essere riconfermato.
Art. 4
((Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del triennio. Questi svolge compiti delegatigli dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.))
Art. 5
Al Consiglio di amministrazione spetta: 1) di determinare l'indirizzo dell'attivita' dell'Istituto nei limiti dei compiti affidati allo stesso; 2) di deliberare gli atti di straordinaria amministrazione; 3) di determinare annualmente l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese industriali entro i limiti massimi stabiliti dalla legge; 4) di deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 5) di provvedere agli atti riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale. ((6) deliberare l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale.)) Le deliberazioni di cui ai numeri 3 e 4 debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, e le deliberazioni di cui al n. 5 alla approvazione dello stesso Ministero e di quello del tesoro.
Art. 6
((
))
Art. 7
Al Comitato esecutivo spetta: 1) di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 2) di compilare annualmente il ruolo principale dei contributi dovuti dalle imprese industriali e gli eventuali ruoli suppletivi; 3) di adottare i provvedimenti di urgenza, in materia di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del medesimo; 4) di svolgere tutti i compiti non attribuiti esclusivamente al Consiglio di amministrazione.
Art. 8
Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da tre membri, di cui due funzionari rappresentanti rispettivamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, ed il terzo designato dalle associazioni nazionali dei produttori di conserve alimentari. (( 2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati)). Il collegio dei revisori effettua il riscontro amministrativo-contabile della gestione finanziaria; redige apposite relazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre e puo' assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Art. 9
Sono abrogati gli articoli 4, 5, comma primo, 6, 7, comma primo, 8, 11, comma primo, e art. 17 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126.
EINAUDI PELLA - MALVESTITI - GAVA - VANONI - SALOMONE - BRESCIANI TURRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 169. - CARLOMAGNO
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