LEGGE 3 maggio 1956, n. 487
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di ruoli disposta dall'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dal secondo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo indicati all'articolo seguente.
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