DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 510
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
((La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della regione siciliana ed in conformita' al presente decreto)).
Art. 2
((La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto)).
Art. 3
((I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attivita' regionale con quella nazionale. I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale. La regione svolge la propria attivita' promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sara' adeguatamente rappresentata)).
Art. 4
((L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonche' i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero)).
Art. 5
((L'amministrazione regionale svolge altresi' le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle localita' di interesse turistico)).
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 AGOSTO 1975, N. 640))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 AGOSTO 1975, N. 640))
Art. 8
((Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera)).
Art. 9
((Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materia di guide, corrieri ed interpreti. Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere))
Art. 10
L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana.
GRONCHI SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato
alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1956 Atti del
Governo, registro n. 98, foglio n. 32. - CARLOMAGNO
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