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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1958, n. 719

Current text a fecha 2012-11-11
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato il regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

GRONCHI ZOLI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO - GAVA - GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 60. - RELLEVA

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 1

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. Art. 1. Sono considerate acque gassate: a) l'acqua di seltz, la cui denominazione e' riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica; b) l'acqua di soda, la cui denominazione e' riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 2

Art. 2. Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o piu' delle seguenti sostanze: a) succo di frutta; b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti; c) essenze naturali; d) saccarosio; e) acido citrico, acido tartarico. Il saccarosio puo' essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10 per cento. L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 3

Art. 3. L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'[art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art199), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Sulle confezioni e' consentito riportare il nome della fonte, escluso ogni riferimento ad indicazioni terapeutiche ed alle caratteristiche medico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale. L'acqua minerale deve essere condotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita canalizzazione.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 4

Art. 4. Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno O piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione. Le bibite analcooliche preparate con il succo di piu' specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta. L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, e' consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di "arancio" o limone" o "mandarino". E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione. Le bibite di cui al presente articolo un residuo secco non inferiore a gr. 10 ed un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantita' equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-08-02;230). (3) ((4))

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 5

Art. 5. Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione. Alle bibite di cui al presente articolo e' consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-08-02;230))).

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 6

Art. 6. La denominazione "gassosa" e' riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone. E' vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-08-02;230))).

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 7

Art. 7. Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-08-02;230))).

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 8

Art. 8. E' consentita l'aggiunta alle bibite analcooliche, ad eccezione della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni, purche' sia posta sulla confezione in modo ben visibile ed a caratteri indelebili, l'indicazione "colorata con colori consentiti".((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La [L. 6 febbraio 1996, n. 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52), ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera g)) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni: g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-19;719), nonche' ogni altra disposizione in contrasto."

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 9

Art. 9. La salubrita' e la conservazione delle bibite analcooliche contenenti succhi di frutta o altre sostanze comunque fermentescibili debbono essere assicurate mediante trattamento termico riconosciuto idoneo dall'autorita' sanitaria locale. Qualsiasi altro trattamento deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Consiglio di sanita'.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 10

Art. 10. I prodotti disciplinati dal presente regolamento non debbono contenere edulcoranti sintetici.((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La [L. 6 febbraio 1996, n. 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52), ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera g)) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni: g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-19;719), nonche' ogni altra disposizione in contrasto."

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 11

Art. 11. Le confezioni per le bibite, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, non debbono avere forma o colore ne' portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta, piante o loro parti.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 12

Art. 12. E' vietato ai fabbricanti dei prodotti di cui al presente regolamento di impiegare recipienti ed imballaggi recanti i nomi od i marchi di altre fabbriche.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 13

Art. 13. E' vietato l'uso della denominazione "spremuta" o di altre che a questa facciano riferimento per le bibite analcooliche disciplinate dal presente regolamento.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 14

Art. 14. L'acqua in distribuzione nelle fabbriche di cui al presente regolamento, qualunque sia l'uso cui e' destinata (preparazione delle bibite, lavaggio dei macchinari, utensili e recipienti, pulizia dei locali), deve essere potabile ed in quantita' sufficiente. Tali requisiti debbono essere accertati dalle autorita' sanitarie anche mediante periodici controlli analitici. I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua, potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo tale da proteggere l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 15

Art. 15. L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi. Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione. ((Nella preparazione delle bevande analcoliche e' consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al [decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-02-27;209), ed a quelle gia' autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneita' deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneita' delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresi', con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma puo' essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.))

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 16

Art. 16. Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano: a) metalli tossici; b) glicerina, alcoli diversi dall'etilico, derivati dal dietilenglicole e sostanze dotate di potere schiumogeno ed in genere qualsiasi altra sostanza che per natura, qualita' e quantita' possa essere nociva; c) anidride solforosa.((1)) Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di frutta impiegati. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La [L. 6 febbraio 1996, n. 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52), ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera g)) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni: g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-19;719), nonche' ogni altra disposizione in contrasto."

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 17

Art. 17. Le bottiglie e gli altri recipienti destinati a contenere le acque gassate e le bibite debbono essere a fondo piano; la loro forma ed il sistema di chiusura debbono essere tali da consentirne il razionale lavaggio e la disinfezione. E' vietato, in ogni caso, usare bottiglie con chiusura cosiddetta "a pallottola". Le bottiglie e gli altri recipienti, gli anelli ed i dischi di guarnizione, i mastici delle chiusure dei sifoni ed in genere qualsiasi accessorio con i quali le acque gassate e le bibite analcooliche vengono a contatto non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio ed altre sostanze nocive. Gli oggetti fabbricati con resine sintetiche non debbono essere plastificati con sostanze dotate di azione tossica. I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia destinata a mettersi a diretto contatto col liquido uno strato di materiale plastico o di altro isolante idoneo e rispondente ai requisiti del presente articolo.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 18

Art. 18. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate e le bibite analcooliche di qualsiasi tipo, ivi compresa la gassosa, debbono portare scritto in modo indelebile sul tappo o sulla chiusura metallica, nel caso di sifoni, il nome del fabbricante o la ragione sociale od il marchio di fabbrica, che valga ad identificare l'azienda, nonche' la sede della fabbrica. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le bibite di cui agli articoli 4, 5 e 7 debbono portare una etichetta recante la denominazione della bibita, le indicazioni di cui al precedente comma e le altre rese obbligatorie dal presente regolamento. In luogo dell'etichetta, la denominazione della bibita e tutte le altre indicazioni prescritte possono essere impresse o stampate sul recipiente. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate, di cui all'art. 1 (acqua di seltz, acqua di soda) e le bibite denominate gassose, di cui all'art. 6, debbono portare impresso soltanto le rispettive denominazioni "acqua di seltz", "acqua di soda", "gassosa" e non possono recare etichette di qualsiasi genere.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 19

Art. 19. I locali destinati alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere distinti da quelli adibiti a deposito di casse, bottiglie ed altri recipienti non in corso di lavorazione. Il locale destinato al lavaggio dei recipienti deve essere separato, anche soltanto da un tramezzo vetrato a mezz'aria, da quello destinato alla sciroppatura, gassatura, riempimento e chiusura dei recipienti stessi. La preparazione degli sciroppi, qualora questa venga effettuata nella stessa fabbrica, deve essere eseguita in locali appositi.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 20

Art. 20. I locali adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere rispondenti alle norme del [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-03-19;303), avere una superficie non inferiore a mq. 60, ed inoltre debbono: a) avere soffitto e pareti intonacati, queste ultime rivestite almeno fino all'altezza di m. 1,60 con materiale lavabile, nonche' pavimenti impermeabili raccordati a sagoma curva con le pareti ed acclivi verso un fognolo, munito di chiusura idraulica, per lo scarico delle acque di lavaggio; b) essere adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, essere ubicati a conveniente distanza da ogni causa di insalubrita' e non avere comunicazione diretta con ambienti di abitazione; c) avere un numero di latrine non interiore ad una per ogni 25 lavoratori. Le latrine debbono essere aereate ed illuminate direttamente dall'esterno, fornite di vaso a cacciata d'acqua e di antilatrina provvista di lavabo a rubinetto ad acqua grondante. I pavimenti delle latrine e delle antilatrine e le pareti delle medesime, fino all'altezza di m. 1,80, debbono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile. Non possono essere adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 21

Art. 21. Il locale adibito alla preparazione degli sciroppi deve rispondere ai requisiti stabiliti nei precedente art. 20, essere munito di lavabo ad acqua corrente ed attrezzato per la conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi. Qualora l'entita' della lavorazione lo renda necessario, un apposito idoneo locale deve essere destinato alla conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 22

Art. 22. Tutti i locali della fabbrica debbono essere mantenuti costantemente puliti. In essi debbono essere attuati efficaci provvedimenti di lotta contro gli insetti, i roditori, ed altri animali comunque dannosi.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 23

Art. 23. Le bottiglie e gli altri recipienti a chiusura ermetica debbono essere, previo adeguato lavaggio, disinfettati con soluzione detergente e battericida calda e risciacquati con acqua potabile prima del riempimento. Sia il lavaggio, come tutte le altre operazioni inerenti alla sciroppatura, riempimento, gassatura e chiusura dei recipienti debbono essere attuati con mezzi meccanici automatici di potenzialita' tra loro correlate allo scopo di assicurare la continuita' delle operazioni.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 24

Art. 24. Le parti degli apparecchi che vengono a contatto con le acque gassate e le bibite analcooliche debbono essere di materiale o rivestite di materiale inattaccabile.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 25

Art. 25. Il macchinario, gli utensili, i recipienti ed il materiale d'imballaggio debbono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche e funzionali. I tappi a corona e gli altri eventuali mezzi di chiusura debbono essere convenientemente protetti dalla polvere, dalle mosche e da ogni altra causa di insudiciamento e di inquinamento.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 26

Art. 26. Gli impianti e gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassate e bibite analcooliche gassate e quelli per il riempimento delle bottiglie, dei sifoni e degli altri recipienti debbono avere i requisiti prescritti dal [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-04-27;547), concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 27

Art. 27. Chiunque intenda impiantare apparecchi da banco per la preparazione estemporanea nei pubblici esercizi di acque di seltz o di soda deve farne denuncia al sindaco del Comune che dispone gli accertamenti igienico sanitari da eseguirsi dall'ufficiale sanitario. Gli apparecchi da banco debbono rispondere alle condizioni prescritte dai precedenti articoli, in quanto ad essi applicabili. Detti apparecchi debbono essere Impiegati esclusivamente per la preparazione estemporanea di bevande gassate per la diretta mescita al banco e per il servizio ai tavolini dell'esercizio con divieto di riempire bottiglie, sifoni e qualsiasi altro recipiente. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono, per quanto applicabili, per l'impiego di ogni altro tipo di apparecchio o recipiente mobile atto alla preparazione di acque gassate negli esercizi pubblici.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 28

Art. 28. Le persone comunque addette alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere, almeno una volta all'anno, sottoposte, da parte dell'ufficiale sanitario, a visita medica di controllo, alla vaccinazione contro le febbri tifoide e paratifoidi, nonche' a quegli altri eventuali accertamenti che si rendessero necessari. L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che e' tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'autorita' sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattie trasmissibili e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla preparazione di acque gassate e bibite analcooliche.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 29

Art. 29. Chiunque intenda impiantare una fabbrica di acque gassate o di bibite analcooliche deve presentare al sindaco del Comune nel cui territorio avra' sede la fabbrica domanda contenente le seguenti indicazioni: a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa; b) la sede della fabbrica; c) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare; d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa. La domanda, inoltre, deve essere corredata: a) della pianta della fabbrica in scala non inferiore a 1: 100; b) della descrizione dei locali e della attrezzatura di cui agli articoli 23 e successivi del titolo III; c) della documentazione relativa alla potabilita' dell'acqua ed alla idoneita' della rete di distribuzione; d) del parere dell'ufficiale sanitario; e) della documentazione relativa all'idoneita' del trattamento prescelto per assicurare la salubrita' e la conservazione delle bibite analcooliche; f) di un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 30

Art. 30. L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio delle fabbriche di acque gassate e di bibite analcooliche e' rilasciata dal sindaco nei Comuni che, ai sensi degli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art3) e [34 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art34), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), abbiano un ufficio sanitario diretto da un ufficiale sanitario nominato in seguito a pubblico concorso. Negli altri Comuni detta autorizzazione viene rilasciata dal prefetto, a seguito delle risultanze degli accertamenti compiuti dall'Ufficio sanitario provinciale; in quest'ultimo caso il sindaco deve trasmettere la domanda dell'interessato al prefetto per il provvedimento di competenza.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 31

Art. 31. Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento l'autorita' competente ai sensi del precedente articolo rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere: 1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa; 2) la localita' in cui e' posta la fabbrica; 3) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare; 4) il trattamento prescelto per assicurare la salubrita' e la conservazione delle bibite analcooliche; 5) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estremi del deposito; 6) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso. Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione perche' venga modificato l'intestatario. Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 32

Art. 32. I prodotti disciplinati dal presente regolamento debbono essere tenuti dal rivenditore nelle confezioni originali del produttore.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 33

Art. 33. Chiunque intenda costituire un deposito di acque gassate e bibite analcooliche per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco. Per i locali di tali depositi, per i servizi annessi e per il personale valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nei titoli II e IV relative alle fabbriche. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 34

Art. 34. La produzione e il commercio di acque gassate e bibite analcooliche sono soggetti alla vigilanza, per la tutela della sanita' pubblica, a norma degli [articoli 242](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art242) e [243 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art243), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265). A tal fine le autorita' sanitarie possono far eseguire ispezioni e prelevamenti di campioni nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita nonche' sui mezzi di trasporto di qualsiasi genere.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 35

Art. 35. Le ispezioni ed i prelevamenti di campioni, di cui al precedente articolo, sono effettuati, con le formalita' d'uso, dal personale incaricato della vigilanza sanitaria. Le analisi dei campioni sono eseguite nei laboratori provinciali d'igiene e profilassi che comunicano i risultati all'autorita' sanitaria che ha disposto il prelevamento. Le analisi di revisione, che debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi da parte dell'autorita' sanitaria che ha disposto il prelevamento, vengono eseguite dall'Istituto superiore di sanita'. Alla domanda di revisione d'analisi deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, per l'importo di L. 6000, intestato all'istituto superiore di sanita' per ogni campione di cui si richiede l'analisi. Tale somma e' rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato. La somma stessa e' invece versata all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 36

Art. 36. Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'art. 35, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondono in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, l'autorita' sanitaria che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'autorita' giudiziaria, corredato di tutti gli atti relativi.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 37

Art. 37. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con l'ammenda stabilita dall'[art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art358), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), maggiorata nella misura prevista dall'[art. 7, comma secondo del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-21;1250~art7-com2), senza pregiudizio delle altre pene delle quali i contravventori fossero passibili per effetto delle disposizioni del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) e delle altre leggi speciali.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 38

Art. 38. Le imprese che gestiscono fabbriche di prodotti di cui al presente regolamento, esistenti alla data della sua entrata in vigore, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, presentare la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 29. Coloro che gestiscono esercizi provvisti di apparecchi disciplinati dall'art. 27 debbono entro lo stesso termine presentare denuncia al sindaco. I locali e gli impianti gia' esistenti debbono essere uniformati alle norme del presente regolamento entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore; nello stesso periodo e' consentito l'uso di bottiglie, tappi ed etichette non conformi alle norme del regolamento medesimo. Entro il termine di mesi 6 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere smaltiti i prodotti esistenti alla data medesima nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformita' delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme del presente regolamento.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 39

Art. 39. Alle ditte non ancora attrezzate per sottoporre le bibite analcooliche al trattamento di cui all'art. 9 del presente regolamento e' consentita, limitatamente alle bibite contenenti non meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 cc., e per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'aggiunta di acido benzoico o di benzoato di sodio oppure degli esteri metilico e propilico dell'acido paraossibenzoico nella dose massima di gr. 0,50 per litro di bibita. L'eventuale contemporaneo impiego di piu' agenti di conservazione non deve in alcun caso superare la qualita' complessiva di gr. 0,50 per litro di bibita. Il nome e la percentuale del conservativo chimico impiegato devono essere dichiarati in modo ben visibile con caratteri indelebili alti non meno di mm. 2 sulla etichetta o in mancanza di questa sul recipiente.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 40

Art. 40. Sono abrogate le disposizioni contenute nel [regio decreto 29 settembre 1931, n. 1601](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-29;1601), e tutte le altre disposizioni comunque contrarie od incompatibili con il presente regolamento. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ZOLI