← Current text · History

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1491

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 40 della legge 5 luglio 1961, n. 636, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta:

TITOLO I Funzionamento e compiti del Comitato

Art. 1

All'assunzione ed alla gestione per conto dello Stato delle garanzie assicurative, previste dai titoli I e III della legge 5 luglio 1961, n. 635, sovraintende l'apposito Comitato, la cui composizione e' stabilita dall'art. 9 della legge. Lo stesso Comitato, nella composizione ridotta prevista dall'art. 30 della legge, sovraintende anche alla gestione del Fondo autonomo istituito con il titolo IV della legge.

Art. 2

Il Comitato ha sede presso l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero - I.C.E. L'I.C.E., in base alla convenzione stipulata con il Ministro per il tesoro ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge, provvede al servizio di segreteria del Comitato, d'intesa con l'istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A., per la istruttoria delle domande di assicurazione, di riassicurazione e per l'assunzione e la gestione delle garanzie assicurative, nonche', d'intesa con l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito, per le operazioni del Fondo autonomo. Il Comitato designa tre segretari, rispettivamente per le questioni d'ordine tecnico-commerciale, per quelle d'ordine amministrativo ed assicurativo, e per quelle attinenti alle operazioni del Fondo autonomo.

Art. 3

Il Comitato provvede, nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni ministeriali, a quanto possa riuscire utile al buon andamento delle gestioni cui sovraintende, vigila sull'operato degli enti gestori, esprime, a richiesta dei competenti organi ministeriali, parere in materia concernente direttamente od indirettamente le gestioni medesime e cura in particolare gli adempimenti indicati negli articoli che seguono. Ai lavori del Comitato e dei Sottocomitati, costituiti in seno ad esso a norma di legge, possono partecipare, insieme con i componenti effettivi, anche i relativi sostituti. Costoro, pero', quando partecipano insieme con i componenti effettivi non hanno diritto di voto. Possono altresi' partecipare a tali lavori con funzioni consultive anche persone esperte nelle singole materie in discussione. Gli esperti sono nominati e revocati con delibera del Comitato, in casi urgenti, possono essere invitati dal presidente o dal vice presidente, salva ratifica da parte del Comitato.

Art. 4

In ordine alla gestione delle garanzie assicurative, ai fini previsti dall'art. 3, il Comitato provvede a quanto segue: a) determina le condizioni generali e particolari di assicurazione; b) stabilisce gli elementi che debbono essere contenuti nelle domande per la concessione delle assicurazioni e riassicurazioni previste dalla legge, ed approva i relativi tipi di polizza e di appendici od allegati di polizza, predisposti dall'I.N.A. e dalle imprese di assicurazione autorizzate dalla legge; c) esamina le domande di assicurazione e riassicurazione, istruite dalla segreteria e, valutate le caratteristiche delle singole operazioni, delibera discrezionalmente sulla loro ammissibilita' all'assicurazione, a mente del settimo comma dell'art. 9 della legge sulla assunzione, da parte dell'I.N.A., delle garanzie contro i rischi di cui all'art. 3 della legge; d) per le domande accolte, la quota e la durata della garanzia, entro i limiti stabiliti dalla legge, e le aliquote percentuali dei relativi premi, entro i limiti minimi e massimi fissati con il decreto interministeriale di cui all'art. 2 della legge: e) propone al Ministero del tesoro l'assunzione di garanzie per durate che oltrepassino quelle espressamente previste dalla legge; f) prescrive, se del caso, ai fini della concessione delle garanzie assicurative, la copertura dei rischi ordinari del credito; g) delibera sui termini e sulle modalita' del pagamento del premio di assicurazione; h) si pronuncia sull'accettazione dei singoli elementi di costo ai fini della garanzia contro il rischio di cui al n. 7 dell'art. 3 della legge; i) accerta che si siano effettivamente verificati gli eventi che concretano il sinistro, e delibera sulla liquidazione, proposta dall'I.N.A., del relativo indennizzo; l) dispone, nei casi previsti dalle presenti norme o dalle condizioni generali e particolari di polizza, gli accertamenti d'ufficio; m) propone, se del caso, al Ministro del tesoro di far ricorso al Fondo autonomo per ottenere le anticipazioni previste dall'art. 26 della legge: n) vigila sull'osservanza del limite massimo annuale delle garanzie complessivamente assunte a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 34 della legge, e segue la tenuta delle relative scritture; o) accerta che le polizze emesse dall'I.N.A. siano conformi alle proprie deliberazioni; p) approva, previ i necessari riscontri, i rendiconti della gestione presentati dall'I.N.A. e ne dispone l'inoltro al Ministero del tesoro; q) ((accerta annualmente, per ogni esercizio finanziario, le eccedenze attive della gestione assicurativa ai fini dell'art. 27, lettera b) della legge e ne dispone il versamento al Fondo autonomo di cui all'art. 25 della legge, affinche' il Fondo stesso se ne possa avvalere per le operazioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge medesima)); r) impartisce, ove occorra, istruzioni all'I.N.A. ai fini della collaborazione nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione con gli istituti esteri operanti nel medesimo settore. Il Comitato puo', con sua delibera, demandare ad un Sottocomitato, costituito nel suo seno a norma dell'art. 9 della legge, purche' ne facciano parte i componenti indicati dal primo comma dell'art. 6, di provvedere, per periodi non superiori ai tre mesi, in ordine a tutti o ad alcuni dei compiti indicati nel precedente comma, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), b), i), m), p) e q).

Art. 5

In ordine alla gestione del Fondo autonomo, ai fini previsti dall'art. 3, il Comitato, nella composizione prevista dall'art. 30 della legge: a) delibera sulle operazioni di finanziamento e sulle anticipazioni alla gestione assicurativa per il pagamento di indennizzi, ai sensi rispettivamente degli articoli 25 e 26 della legge; b) accerta la congruita' delle disponibilita' finanziarie del Fondo e, ove ritenga insufficienti i mezzi previsti alle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della legge, propone l'emissione di obbligazioni da parte del Mediocredito, ai sensi dell'art. 28 della legge; c) vigila sulla gestione del Fondo e si pronuncia sui rendiconti presentati dal Mediocredito ai fini dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro; d) propone, a mente dell'art. 33 della legge, la stipula di apposite convenzioni tra il Fondo ed il Mediocredito per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attivita' del Fondo.

Art. 6

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Comitato stesso, effettivi o sostituti, purche' di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ed un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti. Per la validita' delle adunanze del Comitato, in sede di gestione del Fondo autonomo, e' prescritta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, effettivi o sostituti, indicati dall'art. 30 della legge, purche' di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro entro tre giorni, non festivi, dalla loro adozione. Esse diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla data dell'adunanza in cui sono state adottate, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero, o ancor prima, se alla segreteria del Comitato pervenga l'esplicita approvazione ministeriale. Il Ministero del tesoro puo', entro il termine di cui al precedente comma, formulare le sue osservazioni in ordine a qualsiasi deliberazione del Comitato. Le disposizioni del primo comma dell'art. 6 e del presente articolo si applicano anche al Sottocomitato, delegato dal Comitato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4.

TITOLO II Compiti degli enti gestori

Art. 8

All'assunzione ed alla gestione per conto dello Stato delle garanzie assicurative, previste dai titoli I e III della legge, provvede, con separata gestione, l'I.N.A., in conformita' delle deliberazioni all'uopo adottate dal Comitato e divenute esecutive a mente dell'art. 7. L'I.N.A. collabora con l'I.C.E. per l'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione e per il servizio di segreteria del Comitato, ai sensi dell'art. 2.

Art. 9

La gestione delle garanzie assicurative e' disciplinata dalla convenzione stipulata dal Ministro per il tesoro con l'I.N.A., ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge. I premi riscossi sono versati dall'I.N.A. nel conto speciale ad esso intestato presso la Tesoreria centrale a norma del secondo comma dell'art. 8 della legge. Alle spese della gestione, secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate dal Ministro per il tesoro con l'I.N.A. e con l'I.C.E., ed al pagamento degli indennizzi, l'I.N.A. provvede con le disponibilita' esistenti nel conto di cui al precedente comma o, in caso di insufficienza, a norma dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1961, n. 68, con il fondo di garanzia, di cui all'art. 36 della legge, e con le somme da anticiparsi dal Fondo autonomo, ai sensi dell'art. 26 della legge. L'I.N.A. presenta trimestralmente il rendiconto della gestione al Comitato, il quale provvede in conformita' con la lettera p) dell'art. 4.

Art. 10

L'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, non puo' assumere in assicurazione o in riassicurazione una quota diversa da quella determinata dal Comitato, ne' puo' comunque fissare in polizza condizioni difformi da quelle stabilite dal predetto Comitato.

Art. 11

Alle operazioni inerenti al Fondo autonomo provvede, con separata gestione, il Mediocredito, in conformita' delle deliberazioni all'uopo adottate dal Comitato, nella composizione ridotta prevista dall'art. 30 della legge, e divenute esecutive a mente dell'art. 7. Il Mediocredito collabora con l'I.C.E. per il servizio di segreteria del Comitato, ai sensi dell'art. 2.

Art. 12

La gestione del Fondo autonomo, tenuta dal Mediocredito per conto dello Stato, e' disciplinata dalle convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art. 33 della legge. Il Mediocredito presenta per ogni esercizio il rendiconto della gestione al Comitato che ad essa sovraintende, il quale, previ i necessari riscontri, si pronuncia sul rendiconto stesso, trasmettendolo quindi al Ministro per il tesoro per la conseguente approvazione, a norma del secondo comma dell'art. 33 della legge.

TITOLO III Garanzie assicurative inerenti ad operazioni di esportazione di merci e servizi

Art. 13

I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 della legge, in ordine ad operazioni di esportazione di merci e servizi da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo avvenuta la stipulazione dei rispettivi contratti di fornitura. Fermo quanto disposto dal comma precedente, e' in facolta' del Comitato di esaminare i requisiti di ammissibilita' all'assicurazione di operazioni per le quali i rispettivi contratti di fornitura non siano stati ancora stipulati. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva, accettazione dei rischi.

Art. 14

E' vietata l'assicurazione presso qualsiasi assicuratore della quota del 15 per cento, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge, nonche' della quota del 5 per cento, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. La violazione di tali divieti comporta la, perdita dei diritti derivanti dalla assicurazione o dalla riassicurazione effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge.

Art. 15

Il premio deve essere calcolato in ragione di anno come segue: a) per l'assicurazione dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare delle quote di credito assicurate; b) per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 4 dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare della quota assicurata: c) per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 7 dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata della copertura e al prezzo della fornitura.

Art. 16

L'assicurazione dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'art. 3 della legge, non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso liquido o per il rilascio di cambiali e per l'accettazione di tratte o per il rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o per la consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi o in qualunque altro modo a termini del contratto di fornitura. Per il rischio di cui al n. 4) dell'art. 3 della legge, l'assicurazione non ha effetto prima del momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura. A tale fine l'assicurato e' tenuto a dare immediata comunicazione all'I.N.A. del loro effettivo inizio, con le modalita' stabilite dalle condizioni di polizza. Per il rischio di cui al n. 7) dell'art. 3 della legge, l'assicurazione non copre gli aumenti dei costi di produzione che si siano verificati prima che l'assicurato abbia fatto pervenire all'I.N.A. l'indicazione degli elementi di costo in base ai quali e' stato determinato il prezzo fisso della fornitura, ne' gli aumenti che si siano verificati prima che sia stato iniziato l'effettivo espletamento della fornitura medesima ai termini del relativo contratto.

Art. 17

Nei casi previsti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 3, della legge, l'assicurato, per avere diritto all'indennizzo, e' tenuto a provare che l'insolvenza del debitore e' dovuta agli eventi di cui ai numeri suddetti e a dimostrare di avere fatto quanto possibile per il recupero del credito e per assicurarne in futuro il pagamento. Nel caso previsto dal n. 4) dell'art. 3 della legge, l'assicurato e' parimenti tenuto a provare di aver esercitato le possibili azioni necessarie per dare corso al contratto o per proseguirne l'esecuzione. Nel caso previsto dal n. 5) dell'art. 3 della legge, l'assicurato e' tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciate dai componenti uffici, attestanti che l'incasso lire e' ritardato da oltre sei mesi, a termine del quinto comma dell'art. 6 della legge, per difficolta' di trasferimento valutario. Nel caso previsto dal n. 6) dell'art. 3 della legge l'assicurato e' tenuto a dimostrare di aver dato corso alle possibili azioni necessarie per ottenere il pagamento del credito assicurato, nascente dalla regolare esecuzione della fornitura, e per evitare la perdita dei diritti nei quali dovra', surrogarsi l'I.N.A. ai sensi dell'art. 64. Nel caso previsto dal n. 7) dell'art. 3 della legge, l'assicurato e' tenuto a provare le sopravvenute circostanze di carattere generale che abbiano influito sul costi di produzione, precisando, sulla base di idonea documentazione, le variazioni percentuali, in piu' o in meno, verificatesi negli elementi di costo gia' comunicati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 e che siano stati accettati, dal Comitato ai sensi della lettera h) dell'art. 4. Tali variazioni debbono essersi verificate nel periodo intercorrente tra la data di inizio dell'espletamento della fornitura, se posteriore a quella di esecutivita' della relativa delibera di concessione di garanzia, o tra questa ultima data, se quella di inizio sia ad essa anteriore, e la data di avvenuto espletamento della fornitura stessa. Sono prese in considerazione le variazioni soltanto se comportino un aumento complessivo di costi di produzione superiore al 5 per cento. L'assicurato deve anche comunicare all'I.N.A. la data di ultimazione dei lavori della fornitura; la successiva spedizione deve essere provata mediante i documenti di spedizione.

Art. 18

La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro e' fissata come segue: 1) per la garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza e decurtato della quota lasciata a carico dell'esportatore, a norma dell'art. 5 della legge, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati, anch'esso considerato al netto della suddetta quota a carico dell'esportatore; 2) per la garanzia di cui alla lettera c) dell'art. 1 della legge, l'indennizzo e' commisurato alle variazioni dei costi che eccedono il limite del 5 per cento, lasciato a carico dell'esportatore, fino al raggiungimento del limite massimo del 10 per cento; in ogni caso l'indennizzo non puo' superare il danno in definitiva sopportato dall'impresa assicurata, relativamente allo speciale rischio che forma oggetto della garanzia.

TITOLO IV Garanzie assicurativo inerenti ad operazioni di deposito all'estero

Art. 19

I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge, in ordine ad operazioni di deposito all'estero di prodotti nazionali da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo che le imprese medesime abbiano precisato e documentato le modalita' che regolano dette operazioni. Fermo quanto disposto dal comma precedente, anche per le operazioni la cui realizzazione sia in fase preliminare, il Comitato puo' avvalersi della facolta' di cui al secondo comma dell'art. 13.

Art. 20

La garanzia, di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge, puo' essere data soltanto ove sia stata concessa la garanzia di cui alla lettera b) dello stesso articolo. Nel contratto di assicurazione dovra' essere indicato l'importo presunto dei crediti complessivi oggetto della garanzia, in rapporto alla quantita' dei prodotti costituiti in deposito ed alla loro possibile reintegrazione, secondo quanto indicato in polizza ai fini dell'art. 21, nonche' la durata minima e massima delle dilazioni di pagamento. Con apposite appendici di polizza sara' dato atto delle singole decorrenze di rischio in base all'importo effettivo dei relativi crediti ed a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 24.

Art. 21

La garanzia, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge, puo' essere concessa anche indipendentemente dalla garanzia di cui alla lettera a) dello stesso articolo. Nel contratto di assicurazione dovranno essere indicati la durata del deposito, la quantita' dei prodotti da costituire in deposito, la giacenza massima ed il valore. Il valore, calcolato sulla base del costo di produzione, maggiorato delle spese per trasporto, assicurazione, magazzinaggio e di altri eventuali oneri direttamente connessi con la costituzione del deposito, sara' indicato in conformita' delle dichiarazioni dell'impresa esportatrice.

Art. 22

La garanzia, di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge, non puo' superiore l'85 per cento del valore dei crediti concessi nella vendita delle merci depositate. E' vietata l'assicurazione, presso qualsiasi assicuratore, della quota, del 15 per cento del valore del credito stabilita dal primo comma dell'art. 5 della legge. In caso di violazione di tale divieto si applica il disposto dell'art. 14. La quota di garanzia relativa ai prodotti depositati all'estero di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge non puo' superare il 65 per cento del loro valore.

Art. 23

Il premio deve essere calcolato in ragione di anno: 1) per l'assicurazione di cui alla lettera a) dell'articolo i della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare delle quote di credito assicurate; 2) per l'assicurazione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge, con riferimento alla durata della copertura ed al valore dei prodotti costituiti in deposito nella loro giacenza massima. Per l'impegno di copertura assicurativa del complesso dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito, a norma dell'art. 21, dovra' essere corrisposta all'atto della stipula della polizza una quota di premio calcolata in rapporto all'ammontare massimo oggetto della garanzia; le rimanenti quote di premio saranno corrisposte all'atto dell'emissione delle relative appendici di polizza.

Art. 24

L'assicurazione dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, prevista dalla lettera a) dell'art. 1 della legge, non ha effetto per i singoli crediti prima del momento in cui gli stessi siano stati resi liquidi nei modi indicati dal primo comma dell'art. 16. L'assicurazione dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, prevista dalla lettera b) dell'art. 1 della legge, non ha effetto prima del momento in cui sia avvenuta l'immissione dei prodotti stessi nel deposito. A tal fine l'assicurato e' tenuto a dare immediata comunicazione all'I.N.A. dell'immissione, con le modalita' stabilite dalle condizioni di polizza.

Art. 25

Per i rischi cui fa riferimento la lettera a) dell'articolo 1 della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve, in relazione alla natura del sinistro verificatosi, adempiere a quanto stabilito dall'art. 17. Per i rischi cui fa riferimento la lettera b) dell'art. 1 della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve comprovare la distruzione totale o parziale o il danneggiamento dei prodotti costituiti in deposito, e dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare o diminuire il danno e per recuperare prodotti.

Art. 26

La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro e' fissata come segue: 1) per la garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 11 della legge, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza e decurtato dalla quota lasciata a carico dell'esportatore, a norma dell'art. 5 della legge, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati, anch'esso considerato al netto della suddetta quota a carico dell'esportatore; 2) per la garanzia di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa ed il complessivo valore dei prodotti costituiti in deposito, che formano oggetto dell'assicurazione.

TITOLO V Garanzie assicurative inerenti alla esecuzione di lavori all'estero

Art. 27

I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge, in ordine alla esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo che sia intervenuto il contratto tra l'impresa ed il committente. Fermo quanto disposto dal comma precedente, anche per le operazioni per le quali il relativo contratto non sia ancora intervenuto, il Comitato puo' avvalersi della facolta' di cui al secondo comma dell'art. 13. Il contratto di assicurazione puo' essere stipulato dall'operatore italiano, anche se il contratto per la esecuzione di lavori all'estero sia stato concluso da impresa con sede all'estero, avente i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 1 della legge. In tal caso, la copertura assicurativa, nei limiti previsti dagli articoli 29 e 30, non puo' superare la quota di partecipazione all'impresa dell'operatore italiano, il quale, per conseguire l'eventuale indennizzo dove porre l'I.N.A. in grado di surrogarsi ai diritti spettanti all'impresa stessa.

Art. 28

Le garanzie, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge, possono essere concesse anche indipendentemente l'una dall'altra.

Art. 29

Nel contratto di assicurazione, per la garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 1, della legge, dovranno essere specificati gli importi dei previsti crediti, nascenti dall'esecuzione del contratto intervenuto tra l'impresa e il committente, per i quali sia stata concessa la copertura assicurativa. In ogni caso, la quota di garanzia non puo' superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto intervenuto tra l'impresa ed il committente o, nell'ipotesi dei contratti per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, previsti dal quarto comma dell'art. 5 della legge, il 65 per cento del relativo ammontare.

Art. 30

Nel contratto di assicurazione per la garanzia di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge, dovranno essere specificati, con riferimento al contratto intervenuto tra l'impresa e il committente ed in base alle dichiarazioni rese dall'impresa stessa, gli importi dei previsti oneri oggetto della garanzia, per lo studio, la progettazione, l'allestimento del cantiere, nonche' per l'esecuzione dei lavori fino al primo stato di avanzamento. In ogni caso, la quota di garanzia non puo' superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto intervenuto tra l'impresa e il committente o, nell'ipotesi dei (contratti per la sola esecuzione di studi o progettazioni, previsti dal quarto comma dell'art. 5 della legge, il 65 per cento del relativo ammontare.

Art. 31

Il premio deve essere calcolato in ragione di anno: 1) per l'assicurazione di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare del crediti assicurati; 2) per l'assicurazione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge, con riferimento alla durata della copertura ed all'importo assicurato.

Art. 32

L'assicurazione dei crediti che le imprese concedono nella esecuzione dei lavori all'estero, prevista dalla lettera a) dell'art. 1 della legge, non ha effetto per i singoli crediti prima del momento in cui gli stessi siano stati resi liquidi nei modi indicati dal primo comma dell'art. 16. L'assicurazione relativa, all'esecuzione di lavori all'estero, prevista dalla lettera b) dell'art. 1 della legge, ha effetto, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, dal giorno successivo a quello in cui sia divenuta esecutiva la concessione della garanzia nei termini e nelle forme di legge, a meno che dal contratto intervenuto tra l'impresa e il committente si desunta una data posteriore per la decorrenza della copertura dei rischi. In ordine agli oneri derivanti dai lavori previsti uno ai primo stato di avanzamento, l'assicurazione non ha effetto prima del momento in cui i lavori stessi siano stati iniziati. A tal fine, l'assicurato e' tenuto a dare immediata comunicazione all'I.N.A. del loro effettivi inizio, con le modalita' stabilite dalle condizioni di polizza. All'assicurazione relativa ai contratti per la sola esecuzione di studi e di progettazioni contemplata dal quarto comma dell'art. 5 della legge, si applica il disposto del secondo comma del presente articolo. La durata delle relative garanzie non puo' superare i quattro anni, con decorrenza dalla firma del contratto.

Art. 33

Per i rischi cui fa riferimento la lettera a) dell'art. 1 della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve adempiere, in relazione alla natura del sinistro verificatosi, a quanto stabilito dall'art. 17. Per i rischi cui fa riferimento la lettera b) dell'art. 1 della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve comprovare la distruzione o l'entita' del danneggiamento delle attrezzature e dei macchinari dei cantieri allestiti all'estero e delle opere eseguite all'estero, e dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare o diminuire il danno e per recuperare i materiali. Nel caso di sospensione o revoca di commessa, l'assicurato e' tenuto anche a provare di aver esercitano le possibili azioni necessarie per dare corso al contratto e per proseguirne l'esecuzione.

Art. 34

La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro e' fissata come segue: 1) per la garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati; 2) per la garanzia di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato per l'intero ammontare, fino al limite massimo della quota di garanzia concessa. L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa e' limitato agli oneri, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge, effettivamente sostenuti in relazione allo stato di esecuzione del contratto, tenendo conto del complesso delle opere delle attrezzature e dei materiali, che restano in possesso dell'impresa, delle eventuali anticipazioni riscosse, ed escludendo in ogni caso il lucro cessante. Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con un Ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi e progettazioni, il danno viene indennizzato con gli stessi criteri indicati nel presente articolo.

TITOLO VI Assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Art. 35

Le imprese italiane, che intendano ricevere in pagamento i titoli, di cui all'art. 20 della legge, debbono chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero; tale richiesta si intende fatta anche ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1966, n. 786.

Art. 36

Gli istituti o le aziende di credito, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che intendano concludere accordi con Stati, enti od imprese pubblici o privati di Paesi esteri, per la concessione dei crediti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 20 della legge, sono tenuti a chiedere, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero. La stessa autorizzazione deve essere chiesta qualora gli istituti o le aziende di credito predetti intendano preventivamente regolare, mediante apposite convenzioni con lo Stato importatore od enti od imprese pubblici o privati del Paese importatore, le condizioni ed impegni per l'assunzione a fermo o la concessione di finanziamenti, ai sensi della lettera a) dell'art. 20 della legge, in ordine ai titoli obbligazionari esteri ivi contemplati, una volta che questi siano venuti in possesso degli operatori italiani. Le richieste di cui al comma precedente debbono specificare i principali elementi delle condizioni che si intendano stipulare, nonche' le relative modalita' di esecuzione. Le autorizzazioni di cui al presente articolo vengono concesse dal Ministero del commercio con l'estero nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge: dal Ministero del commercio con l'estero sentito il Ministero del tesoro nei casi di cui alle lettere b) e e> dell'art. 20, e qualora la durata dei titoli previsti alle lettere a), b) e c) superi i dieci anni, con l'osservanza del penultimo comma dell'art. 20 della legge. Dette autorizzazioni possono altresi' contenere un affidamento di massima per la successiva concessione delle autorizzazioni all'esportazione da effettuare nel quadro delle convenzioni di credito.

Art. 37

I titoli rappresentativi di cui alla lettera b) dell'articolo 20 della legge possono essere al portatore o nominativi e debbono contenere: 1) la denominazione e la sede dell'istituto od azienda di credito che emette il titolo, con l'indicazione del capitale versato; 2) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 36; 3) la descrizione dei gruppi di valori o titoli pubblici o privati ivi rappresentati, con l'indicazione dell'ammontare degli stessi, del valore nominale di ciascuno, del saggio degli interessi e degli ammortamenti, nonche' delle garanzie previste dalla legge 4) l'indicazione della quota di detti titoli o valori incorporata nel titolo rappresentativo; 5) gli estremi della polizza di assicurazione che copre i valori e titoli esteri ai sensi del n. 2) dello art. 23 della legge, salvo quanto previsto dal successivo comma. Gli enti emittenti possono eventualmente emettere titoli rappresentativi di uno stesso gruppo di valori o titoli esteri anche in due distinte serie, delle quali l'una a fronte della quota coperta da assicurazione e l'altra a valere sulla quota non assicurata. Qualora gli enti emittenti si avvalgano di tale facolta', il titolo rappresentativo deve recarne menzione ed indicare altresi' se lo stesso appartenga all'una o all'altra serie. Gli enti emittenti i titoli di cui alla lettera b) dello art. 20 della legge conservano la titolarita' dei diritti inerenti ai titoli o valori esteri rappresentati, che debbono gestire, con la diligenza di cui all'art. 1176 del Codice civile, per conto dei portatori od intestatari dei titoli rappresentativi. Gli enti emittenti conservano altresi' l'esercizio dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione stipulati con l'I.N.A. a norma dell'articolo 23 della legge. I titoli rappresentativi debbono essere presentati agli enti emittenti per il pagamento delle rate capitali ed interessi dei titoli o valori esteri rappresentati, dopo 35 giorni dalle scadenze di dette rate. Qualora, all'atto della, presentazione dei titoli rappresentativi, non fosse ancora avvenuto l'incasso delle rate da parte degli enti emittenti, questi ultimi ne daranno notizia al presentatore del titolo e promuoveranno nei termini di legge la procedura per la liquidazione del relativo indennizzo, nel caso in cui il sinistro siasi verificato in dipendenza degli eventi previsti all'art. 3 della legge.

Art. 38

I titoli obbligazionari di speciale serie di cui alla lettera c) dell'art. 20 della legge, sono emessi previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e debbono in ogni caso contenere l'indicazione dell'autorizzazione ministeriale di cui allo art. 36 o del decreto di cui all'art. 21 della legge. I predetti titoli vengono rimborsati a scadenza fissa in base ad un piano di ammortamento - da riportarsi su ogni singolo titolo - analogo a quello del finanziamento concesso all'estero come alla lettera c) dell'articolo 20 della legge; le date di rimborso e di corresponsione interessi del prestito obbligazionario possono tuttavia essere posticipate di 35 giorni rispetto a quelle del finanziamento estero; i titoli stessi sono frazionabili. I pagamenti alle singole imprese italiane, ai sensi della lettera c) dell'art. 20 della legge, sono effettuati mediante corresponsione alle stesse di un numero proporzionale di obbligazioni, per ciascuna scadenza non ancora maturata della serie speciale.

Art. 39

Le condizioni di consegna, negoziazione o finanziamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge vengono convenute tra gli istituti ed aziende di credito e le imprese italiane interessate, anche in relazione alle modalita' e condizioni dell'eventuale intervento del Mediocredito ai sensi dell'art. 24 della legge.

Art. 40

Le durante dei titoli, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge, previste nel penultimo comma dell'articolo stesso, decorrono: 1) nei casi in cui il pagamento a mezzo di detti titoli avvenga a valere una convenzione di credito stipulata tra un istituto od azienda di credito, e lo del Paese importatore, dal termine concesso nella convenzione per l'utilizzo di detto credito; 2) per i titoli di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge e, sempre che il pagamento all'operatore italiano non avvenga nell'ambito di una convenzione di credito, dalla data della consegna di detti titoli allo operatore italiano o ad un istituto o banca da questo delegato.

Art. 41

Nell'ipotesi prevista dall'art. 21 della legge gli istituti o le aziende di credito emetteranno i titoli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 20 della, legge quando intendano provvedere al loro smobilizzo nei modi previsti dall'art. 22 della legge, stessa. Il decreto di cui all'art. 21 della legge deve fare esplicito riferimento alla destinazione dell'operazione autorizzata al risanamento economico - ivi compresa la stabilizzazione monetaria ed il miglioramento della bilancia dei pagamenti - del Paese destinatario o di sue aree depresse.

Art. 42

I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui all'art. 23 della legge, possono essere stipulati con le imprese italiane, soltanto dopo la stipulazione del contratto con il committente e, con gli istituti o le aziende di credito, soltanto dopo il perfezionamento delle convenzioni di credito. Fermo quanto disposto dal comma precedente, anche per le operazioni la cui realizzazione sia in fase preliminare, il Comitato puo' avvalersi della facolta' di cui ai secondo comma dell'art. 13, purche' sia stata gia' concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 35 e 36.

Art. 43

Nel contratto di assicurazione stipulato con una impresa italiana relativamente ai titoli di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge dovranno essere specificati la natura, l'ammontare e gli estremi dei titoli obbligazionari che l'impresa sia stata autorizzata a ricevere in pagamento, e gli estremi della relativa autorizzazione ministeriale. In ogni caso, la quota di garanzia non potra' superare l'85 per cento dell'ammontare dei titoli assicurati, applicando, per la residua quota del 15 per cento, il disposto dell'art. 14. A richiesta di qualsiasi portatore del titolo assicurato prima della scadenza e contro presentazione dello stesso, l'I.N.A. e' tenuto a far risultare sul titolo - eventualmente mediante apposito foglio di allungamento - gli estremi della garanzia assicurativa.

Art. 44

Nel contratto di assicurazione stipulato con un istituto od azienda di credito relativamente ai titoli od ai finanziamenti, di cui agli articoli 20 e 21 della legge, dovranno essere specificati gli importi dei crediti previsti nell'ambito della convenzione di credito, la natura, l'ammontare e gli estremi dei titoli, o l'ammontare e le modalita' del finanziamento, che formano oggetto dell'assicurazione, e gli estremi della relativa autorizzazione ministeriale. In ogni caso, la quota di garanzia non puo' superare l'85 per cenno dell'ammontare dei titoli o valori assicurati; se trattasi dei finanziamenti di cui agli articoli 21 e 23, n. 3) della legge, la quota di garanzia puo' essere elevata sino al 100 per cento dell'importo dei crediti concessi. Quando i crediti previsti dagli articoli 20 e 21 della legge vengano concessi da piu' istituti od aziende di credito, agenti in consorzio tra loro, le polizze potranno essere rilasciate a favore di uno solo dei detti istituti od aziende all'uopo delegato dagli altri, che li rappresentera' a tutti gli effetti attivi o passivi nei confronti dell'I.N.A.

Art. 45

Il premio deve essere calcolato in ragione di anno: a) per le assicurazioni di cui all'art. 43, con riferimento alla durata della copertura ed all'ammontare delle quote assicurate dei titoli. b) per le assicurazioni di cui all'art. 44, con riferimento alla durata della copertura ed all'ammontare delle quote di credito assicurate. Per l'impegno di copertura assicurativa del complesso dei crediti, che formano oggetto della convenzione stipulata dall'Istituto od azienda di credito, dovra' essere corrisposta all'atto della, stipula della polizza una quota di premio calcolata in rapporto all'ammontare massimo oggetto della garanzia: le rimanenti quote di premio saranno corrisposte al momento dell'emissione delle appendici di polizza, con le quali sara' dato atto delle singole decorrenze di rischio in base alla sopravvenuta liquidita' dei relativi crediti, ai sensi dell'art. 46. Il disposto della lettera b) del primo comma puo' essere applicato anche alle assicurazioni di cui allo art. 43, stipulate da imprese italiane, qualora i contratti di fornitura, per le operazioni di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge, abbiano particolari caratteristiche che ne consentano l'applicazione.

Art. 46

Le assicurazioni di cui agli articoli 43 e 41 non hanno effetto prima del momento in cui i crediti assicurati siano stati resi liquidi. I crediti assicurati sono considerati liquidi: a) per i titoli, di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge, dalla loro consegna all'impresa italiana o a chi per essa; b) per i titoli o valori esteri, di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge, dalla loro consegna all'istituto od azienda di credito; c) per i finanziamenti, di cui alla lettera c) dello art. 20 della legge, dal rilascio di titoli cambiari od altri mezzi di riconoscimento di debito - previsti nelle convenzioni di credito - da parte degli enti od imprese esteri finanziati; d) nelle ipotesi di cui all'art. 21 della legge, con le stesse modalita' previste nelle precedenti lettere.

Art. 47

Il portatore del titolo assicurato ai sensi dell'art. 43, per aver diritto all'indennizzo, e' tenuto a provare il mancato incasso; il Comitato provvedera' ad accertare se il sinistro siasi verificato in dipendenza degli eventi previsti dall'art. 3 della legge. L'istituto od azienda di credito assicurata, ai sensi dell'art. 44, per aver diritto all'indennizzo, deve, in relazione alla natura del sinistro verificatosi, adempiere a quanto stabilito dall'art. 17, salva, nell'ipotesi dei titoli di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge, la applicazione del disposto del comma precedente.

Art. 48

In caso di sinistro, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza, decurtato della eventuale quota lasciata a carico dell'assicurato, viene indennizzato nel limite del rapporto tra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati, anch'esso considerato al netto della eventuale quota a carico dell'assicurato.

Art. 49

I titoli sui quali il Mediocredito e' autorizzato ad operare ai sensi dell'art. 24 della legge sono comprensivi anche dei titoli cambiari od altri mezzi di riconoscimento di debito - previsti nelle convenzioni di credito - rilasciati agli istituti od aziende di credito di - cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dagli enti od imprese esteri finanziati in dipendenza delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge.

TITOLO VII Norme comuni

Art. 50

Le domande per le assicurazioni e le riassicurazioni, redatte su speciali moduli approvati dal Comitato, devono essere presentate all'I.C.E. che, a norma dell'articolo 2, provvede, d'intesa con l'I.N.A., all'istruttoria, richiedendo, ove occorra, notizie supplementari e la necessaria documentazione. Per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 7) dell'art. 3 della legge, il richiedente e' tenuto a indicare nella domanda gli elementi di costo, in base ai quali e' stato determinato il prezzo fisso della fornitura (materie prime, mano d'opera, energia, spese generali ed altri eventuali elementi).

Art. 51

Le garanzie assicurative, di cui ai precedenti titoli, non possono in nessun caso avere effetto se non siano stati assolti tutti gli adempimenti stabiliti nelle condizioni generali e particolari di polizza.

Art. 52

Il premio e' unico, salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 23 e della lettera b) del primo comma dell'art. 45, e va pagato nei termini e con le modalita' stabilite dal Comitato. Nel caso in cui il Comitato consenta che il premio sia pagato in piu' rate, la prima rata non puo' essere inferiore al quarto del premio complessivo, e sulle altre rate e' dovuto l'interesse legale. Nella determinazione del premio si tiene anche conto della maggiore o minore durata dell'intervallo di tempo tra la concessione della garanzia e l'effettiva entrata in rischio.

Art. 53

L'assicurato e' tenuto a denunciare all'I.N.A. ogni altro contratto di assicurazione collaterale, inerente allo stesso oggetto, entro dieci giorni dalla sia stipulazione.

Art. 54

L'I.N.A., dopo effettuato il pagamento dell'indennizzo per il verificarsi del sinistro inerente ad uno qualsiasi dei rischi indicati nell'art. 3 della legge e coperti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione, e' surrogato all'assicurato o ai terzi aventi diritto per quanto ad essi in corrispondenza possa spettare nella valuta originaria. Saranno in conseguenza attribuiti in proprieta' all'I.N.A., per conto dello Stato, sin dal momento del pagamento dell'indennizzo, con precedenza su ogni altro creditore, gli importi comunque corrisposti, dopo il pagamento dell'indennizzo medesimo, dal committente, dai garanti o da altri, nonche' le somme recuperate o trasferite o comunque percepite per effetto di ogni altro realizzo conseguite al titolo della rata indennizzata ovvero a titolo di risarcimento del danno sofferto. Nel caso in cui al pagamento dell'indennizzo avessero concorso anche altre imprese di assicurazione, tutti gli importi come sopra recuperati saranno ripartiti tra l'I.N.A. e le altre imprese in proporzione delle quote di rischio rispettivamente assunte.

Art. 55

Ai fini dell'applicazione della legge e delle presenti norme di esecuzione, possono essere disposti, in ogni tempo, accertamenti d'ufficio.

Art. 56

Le assicurazioni e le riassicurazioni, di cui ai precedenti titoli, sono regolate dalle disposizioni del Codice civile in materia di assicurazioni e di riassicurazioni contro i danni, in quanto applicabili ed in quanto non siano derogate dalla legge e dalle presenti norme di esecuzione.

Art. 57

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 1958, n. 1276, salvo il disposto del primo comma dell'art. 44 della legge.

GRONCHI FANFANI - MARTINELLI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1962

Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 68. - VILLA