LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1551
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, è data facoltà al Ministro per le finanze di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano consegnarlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano e in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnali di esami. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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