LEGGE 14 novembre 1962, n. 1617
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di 18 ore settimanali, fermo quanto disposto per gli orari di cattedra. Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)