LEGGE 9 febbraio 1963, n. 130
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, semprechè la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - RUMOR TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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