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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n. 1329

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

SEGNI LEONE RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla

Corte dei conti, addi' 3 ottobre 1930

Atti del Governo,

registro n. 174, foglio n. 152. - VILLA

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 1

MINISTERO DELL'INTERNO Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66 Art. 1. Finalita', sede dell'Opera e controlli L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita e disciplinata con le leggi 9 agosto 1954, n. 632 e 10 febbraio 1962, n. 66, per i fini di cui all'art. 1 di quest'ultima legge, ha sede centrale in Roma. Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro, che lo esercitano nei limiti e nei modi previsti dalla citata legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dal presente regolamento. Il Ministero della sanita' sovraintende, ai sensi dell'art. 1 dalla legge 13 marzo 1958, n. 296, ai servizi dell'Opera concernenti compiti di natura sanitaria.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 2

Art. 2. Costituzione e durata del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione e' costituito nei modi e per la durata previsti dall'[art. 2 della legge 10 febbraio 1962, numero 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art2). I consiglieri nominati nel corso del quadriennio durano in carica sino alla scadenza di esso.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 3

Art. 3. Funzionamento del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata che deve essere inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza deve essere predisposto e comunicato a cura del presidente almeno cinque giorni prima della seduta. La riunione del Consiglio di amministrazione per la deliberazione del bilancio o preventivo ha luogo non oltre il mese di marzo e quella per la deliberazione del conto consuntivo oltre il mese di novembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 4

Art. 4. Adunanze e deliberazioni Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il volto favorevole della maggioranza dei membri pesanti. Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche o all'attribuzione di incarichi oppure si tratti di questioni personali. Alle sedute del Consiglio di amministrazione interviene con voto consultivo il direttore generale dell'opera. Un funzionario dell'Opra esercita le funzioni di segretario del Consiglio e redige i processi verbali delle adunanze. Detti processi verbali sono sottoscritti dal presidente, da un consigliere designato volta per volta dal Consiglio e dal segretario.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 5

Art. 5. Sostituzione del presidente In caso di assenza o di impedimento, il presidente dell'Opera e' sostituito dal rappresentante del Ministero dello interno in seno al Consiglio di amministrazione.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 6

Art. 6 Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti Il Collegio dei revisori dei conti, di cui all'[art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art5), provvede al riscontro degli Atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le relative variazioni nonche' il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Allo scadere del quadriennio di nomina, i revisori possono essere confermati.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 7

Art. 7. Uffici regionali In ogni capoluogo di Regione e' costituito un Ufficio regionale dell'Opera, retto da un funzionario preferibilmente clero civile, appartenente ai ruoli organici dell'Ente. L'Ufficio regionale: a) riceve le istanze intese ad ottenere la concessione della pensione; b) convoca l'interessato, su richiesta della Commissione medico-oculistica, presso la Commissione medesima; c) inoltra le istanze e i ricorsi alla sede centrale dell'Opera; d) vigila, secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione, sulle erogazioni delle prestazioni sanitarie; e) cura l'attuazione degli altri fini dell'Opera che il Consiglio ritenga opportuno decentrare alla periferia.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 8

Art. 8. Collegi medici Le Commissioni medico-oculistiche regionali, di cui allo art. 11 della legge, hanno sede presso l'Ufficio regionale dell'Opera: le Commissioni medico-oculistiche interprovinciali previste dallo stesso articolo, hanno sede presso istituti pubblici sanitari convenzionati con l'Opera. Quando occorra, l'Opera puo' stipulare analoghe convenzioni anche per la sede delle Commissioni medico-oculistiche regionali. I funzionari degli Uffici regionali esplicano le manzioni in segretari delle Commissioni medico-oculistiche regionali o interprovinciali. La Commissione superiore, di cui all'art. 12 della legge, ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della Capitale, convenzionato con l'Ente. Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della Commissione superiore. Le sottocommissioni previste dall'ultimo comma dello art. 12 della legge, sono nominate, su proposta dell'Opera, dal Ministro per la sanita'. Le Commissioni medico-oculistiche regionali e interprovinciali e la Commissione superiore sono presiedute dal sanitario designato dal Ministero della sanita'. Le determinazioni sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 9

Art. 9. Controllo di legittimita' sugli atti Ai fini dei controllo di legittimita', di tutte le deliberazioni eccettuate quelle da sottoporsi all'approvazione e quelle che riguardano la vera esecuzione di provvedimenti precedenti, viene inviato un elenco, con l'indicazione sommaria della parte dispositiva, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, i quali dandosene reciproca comunicazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dell'elenco, chiedere copia integrate delle deliberazioni elencate. Ove tale richiesta sia fatta, la copia integrale deve essere inviata ad entrambi i Ministeri. Le deliberazioni delle quali non e' richiesta copia diventano esecutive allo scadere del predetto termine di tempo. Il Ministero dell'interno, entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti che formino oggetto di richiesta ai sensi del primo comma, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime, con provvedimento motivato. Durante detto termine l'esecutivita' delle deliberazioni rimane sospesa.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 10

Art. 10. Controllo di merito sugli atti L'Opera rimette in copia, entro dieci giorni dall'adozione, ai Ministeri dell'interno e del tesoro le deliberazioni concernenti le seguenti materie: a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, storni di fondi da capitolo a capitolo, quando detti storni, per se stessi oppure cumulati con altri precedentemente effettuati, diminuiscano o aumentino di piu' di un quarto gli stanziamenti originari dei rispettivi capitoli; b) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazione di lasciti o donazioni; c) locazioni o conduzioni di immobili per un periodo superiore ai nove anni; d) transazioni e liti attive che in prima istanza siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza; e) regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici e relative modificazioni; f) nomina del direttore generale; g) determinazioni relative all'attribuzione e alla misura dei compensi al presidente e ai revisori dei conti nonche' dei gettoni di presenza ai consiglieri di Amministrazione e ai componenti degli organi collegiali dell'Opera nonche' degli onorari ai medici componenti delle Commissioni istituite a norma degli [articoli 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art11) e [12 della legge 10 febbraio 1962, numero 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art12); h) determinazioni relative ai servizi di cassa e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi; i) convenzioni con enti operanti a favore dei ciechi per l'attuazione delle finalita' previste dalla [legge 10 febbraio 1962, numero 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66). Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro; l'approvazione delle deliberazioni indicate alle lettere e) e f) e' disposta con apposito decreto interministeriale. L'esecutivita' delle deliberazioni di qui al presente articolo rimane sospesa sino a che non sia intervenuta l'approvazione.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 11

Art. 11. Controllo ispettivo e sostitutivo Il Ministero dell'interno dispone ogni anno accertamenti sull'andamento generale dell'Opera. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, piu' in ogni tempo disporre ispezioni ai servizi della Opera e provvedere d'ufficio per mezzo di un commissario speciale quando l'Opera abbia omesso atti obbligatori per legge e, benche' sollecitata, si sia resa inadempiente.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 12

Art. 12. Scioglimento del Consiglio di amministrazione Per gravi ragioni di carattere amministrativo o per ripetute violazioni di legge, il Consiglio di amministrazione della Opera puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto e' nominato un commissario straordinario per non oltre sei mesi, prorogabili di un uguale periodo in caso di necessita'.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 13

Art. 13. Controlli I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere, per un valore complessivo di oltre due milioni di lire, devono di regola essere preceduti, sotto pena di nullita', da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato. Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello del tesoro, puo' consentire, con autorizzazione motivata, la licitazione o la trattativa privata.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 14

Art. 14. Servizio di tesoreria Il servizio di tesoreria dell'Opera deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata ai sensi dello art. 10.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 15

Art. 15. Beneficiari della pensione La pensione non riversibile spetta a coloro che siano affetti da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio e che si trovino nelle seguenti condizioni: a) siano cittadini italiani residenti in Italia; b) abbiano compiuto gli anni diciotto; c) versino in stato di bisogno. E' da considerare, di regola, in stato di bisogno: 1) colui che, vivendo solo o convivendo con persone non obbligate agli alimenti, dispone di proventi di qualsiasi natura non superiori a L. 18.000 mensili; 2) colui che, convivendo con congiunti a suo carico nei confronti dei quali non vi siano altre persone obbligate agli alimenti e in grado di provvedervi, faccia parte di un nucleo familiare il quale (disponga di proventi mensili di qualsiasi natura non superiori, oltre alla somma di cui al numero 1), a L. 15.000 per ciascuna delle altre persone facenti parte di detto nucleo; 3) colui che convive a carico di persone tenute agli alimenti le quali, oltre alla somma di L. 18.000 mensili di cui fruisca il capo famiglia, abbiano proventi noti superiori a quelli indicati nel precedente punto 2); 4) colui che abbia persone tenute agli alimenti ma che non siano conviventi e non siano ritenute in grado di potervi provvedere adeguatamente. Qualora l'ammontare dei proventi di ceti al punto 1) del secondo comma derivi da attivita' lavorativa del cieco, il limite di L. 18.000 e' elevato a L. 28.000 mensili. Agli effetti del punto 2) del secondo comma si considerano a carico del minorato: il coniuge; i figli minori degli anni 18, celibi o nubili, e i figli in eta' superiore agli anni 18, celibi o nubili, purche' inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella a) annessa alla [legge 10 agosto 1950, n. 648](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648): i figli, celibi o nubili, di eta' superiore agli anni 18 e fino al 21° anno qualora non prestino lavoro retribuito e frequentino mia scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, qualora non presentino lavoro retribuito e frequentino l'Universita'; i genitori, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per il padre i 55 per la madre, e senza limiti di eta' se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella a) annessa alla [legge 10 agosto 1930, n. 618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1930-08-10;618); i nipoti in linea diretta dei minorato formalmente affidati alla sua tutela o a quella del coniuge convivente ed a carico, a seguito di premorienza dei genitori e sempre che non vi siano altre persone tenute al loro mantenimento.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 16

Art. 16. Cause della cecita' Ai fini della identificazione della causa della cecita' sono da considerarsi ciechi di guerra o per infortunio sul lavoro o di servizio coloro i quali abbiano fruito o fruiscano di trattamento economico per detti titoli. Sull'istanza per la pensione quale cieco civile non sara' adottata la deliberazione di cui al successivo art. 23 sino a quando noti sara' stato definito il trattamento di cui al comma precedente.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 17

Art. 17. Ricoverati in istituti di ospitalita' E' fatto divieto agli istituti che ricoverano ciechi civili a carico della, pubblica beneficenza di trattenere, in tutto o in parte, la pensione al ricoverato, salvo che questi lo consenta ai fini del miglioramento del trattamento di ospitalita'.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 18

Art. 18. Presentazione e documentazione della istanza Il cittadino che intende chiedere la concessione della pensione deve inoltrare all'Opera nazionale ciechi civili, per il tramite dell'Ufficio regionale competente in relazione alla saia residenza una domanda in carta libera, corredata dai seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermita' nonche' del residuo visivo per ciascun occhio. I ciechi che all'atto della presentazione della istanza non abbiano compiuto il 25° anno di eta' debbono presentare, unitamente all'istanza per l'ottenimento della pensione nella misura prevista dall'art. 9 della legge, la certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico ovvero alla frequenza di un corso di qualificazione professionale, o, in mancanza la certificazione attestante l'esercizio di un'attivita' lavorativa a carattere continuativo ovvero l'impossibilita', a causa di una infermita' diversa della cecita', di frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo od un corso di qualificazione professionale. L'Ufficio regionale, ricevuta l'istanza, la rimette immediatamente, con i certificati di cui al primo comma, alla Commissione medico-oculistica.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 19

Art. 19. Istruttoria sulle condizioni economiche L' Ufficio regionale, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, invia all'interessato un apposito modulo-questionario che deve essere restituito allo stesso Ufficio regionale debitamente compilato e sottoscritto. Nel detto questionario l'interessato deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 16 del presente regolamento, se e' provvisto o meno di stipendio, assegno, pensione o rendita a carico dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni, di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo indicare l'ammontare di dette spettanze o della somma-percepita in capitale, nonche' denunciare le pratiche eventualmente iniziate per il riconoscimento di qualsiasi diritto; deve inoltre precisare il reddito derivantegli da qualsiasi attivita' lavorativa nonche' da beni mobili o immobili. Il questionario di cui sopra e la certificazione eventualmente presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono trasmessi all'Opera, che promuove immediate indagini in ordine alle condizioni economiche e alle altre condizioni previste dalla legge. A tal fine, l'Opera acquisisce i seguenti documenti: 1) certificato di cittadinanza italiana; 2) situazione di famiglia con annotazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette sui redditi al lordo delle detrazioni relative a tutte le persone indicate nel documento. 3) certificati del Comune di residenza del quale risulti se l'interessato e' iscritto nei ruoli dei tributi locali, con la specificazione del titolo e dell'ammontare del reddito lordo accertato. A richiesta dell'Opera nazionale ricchi civili, il sindaco e ogni altra autorita' amministrativa sono tenuti a trasmettere in carta libera per uso interno d'ufficio tutti i documenti nonche' le informazioni ritenuti necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni previste per la concessione dello persone. Gli enti pubblici, sono, del pari, tenuti a fornire all'Opera, su richiesta, le certificazioni relative al godimento di trattamenti economici da parte del minorato e dei componenti del suo nucleo familiare.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 20

Art. 20. Accertamenti e parere della Commissione medico-oculistica La Commissione medico-oculistica, nel caso in cui il certificato oculistico allegato alla domanda denunci un residuo visivo superiore ai limiti di cui all'art. 8 della legge, verifica gli atti e li restituisce all'Ufficio regionale che li trasmette al presidente dell'Opera per la deliberazione di inammissibilita' della istanza. Quando il certificato oculistico allegato alla domanda denuncia un residuo visivo tale da dare titolo alla pensione la Commissione dispone, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, la visita ambulatoriale o domiciliare dell'interessato, secondo le condizioni fisiche di esso. ((1)) L'avvio di convocazione per la visita deve essere inviato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'invito a presentarsi munito di un valido documento di identificazione personale da esibire alla Commissione. Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita ne' fornisca, entro la stessa data, valide giustificazioni e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, la sua istanza di pensione si intende decaduta e l'Ufficio regionale rimette gli atti al presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza. La Commissione, medico-oculistica, eseguito l'accertamento, ne redige verbale ed esprime parere motivato su apposito modulo circa l'accoglibilita' o meno dell'istanza, precisando se trattasi di cieco assoluto, di minorato avente residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, o di soggetto avente residuo visivo superiore, indicando in tal caso ii grado del Visus. Il parere viene notificato in via amministrativa all'interessato, a cura dell'ufficio regionale dell'Opera.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 21

Art. 21. Ricorso alla Commissione superiore Qualora l'interessato non accetti il parere, di cui al precedente articolo, puo' produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione superiore di cui all'art. 12 della legge. Il ricorso deve essere presentato in carta libera tramite L'Ufficio regionale al quale fu prodotta l'istanza. L'Ufficio regionale rimette alla Commissione superiore tramite la sede centrale dell'Opera, entro venti giorni dal suo ricevimento, il ricorso corredato dalla copia del verbale dell'accertamento oculistico, dal parere della Commissione medico-oculistica e da una relazione diagnostica redatta dal presidente della Commissione medesima. La Commissione superiore esamina gli atti, convoca, ove occorra, il ricorrente per sottoporlo a nuovi accertamenti e Si pronuncia sull'accoglibilita' o meno del gravame; rimette quindi le risultanze della revisione al presidente dell'Opera il quale, nel caso in cui le condizioni visive escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di relazione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa in tutti gli altri casi, invece, il presidente ne di notizia all'interessato con provvedimento interlocutorio. Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica non si presenti alla data stabilita ne' fornisca, entro la stessa data valide giustificazioni e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, il ricorso si intende decaduto e l'Ufficio regionale rimette gli atti al presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 22

Art. 22. Relazione dell'istanza per condizioni visive L'Ufficio regionale, decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 21 senza che l'interessato abbia prodotto ricoso o intervenuta l'accettazione espressa da parte del predetto dei parere della Commissione medico-oculistica, rimette gli atti alla sede centrale dell'Opera. Qualora a seguito dell'accertamento oculistico non ricorrano le condizioni visive per la concessione della pensione, ai sensi dell'art. 8 della legge, il presidente dell'Opera adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza, da notificarsi in via amministrativa all'interessato.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 23

Art. 23. Decisione del Comitato centrale per le pensioni Le risultanze degli accertamenti oculistici, in prima istanza o a seguito di ricorso, nonche' tutti i documenti e gli elementi informativi acquisiti dall'Opera, sono da questa sottoposti ad un Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili. Il Comitato valuta tutte le condizioni diverse da quelle visive e decide sulla istanza, attenendosi, quanto al visus, alla pronuncia conclusiva dei Collegi medico-oculistici. Il provvedimento e' notificato dall'Opera all'interessato in via amministrativa.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 24

Art. 24. Composizione e funzionamento del Comitato centrale Il Comitato di cui all'articolo precedente e' composto da un rappresentante dell'Opera, designato dal Consiglio di amministrazione con funzioni di presidente, da un funzionario di ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto da una terna proposta dalla Unione italiana ciechi. Alle adunanze del Comitato in cui si debbono-esaminare le condizioni di infermita' di cui all'art. 10 della legge, interviene, con voto deliberativo un sanitario designato dal Ministero della sanita'. Un funzionario dell'Opera esercita le funzioni di segretario. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per l'interno. Oltre al presidente e al componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le adunanze del Comitato sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. L'Opera puo' proporre, quando occorra, al Ministero dell'interno la costituzione di uno o di due Comitati straordinari alla costituzione provvede il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro. ((1)) Per la composizione e per le modalita' di nomina valgono le norme dei commi precedenti. Nel decreto di costituzione e' fissata la durata dei predetti Comitati straordinari, che in ogni caso non puo' superare un triennio.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 25

Art. 25. Commissione di revisione Contro la decisione del Comitato centrale l'interessato, entro trenta giorni dalla ricevuta notifica, puo' ricorrere ad una Commissione di revisione, composta dal presidente della Opera che la presiede, da due funzionari di ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e da due rappresentanti della categoria dei ciechi civili scelti fra due terne proposte dall'Unione italiana ciechi. In caso di necessita' la Commissione puo' essere articolata in due Sezione. Alle sedute della Commissione, nelle quali si debbono discutere ricorsi concernenti le condizioni di infermita' di cui all'art. 10 della legge, interviene, col voto deliberativo, un sanitario designato dal Ministero della sanita'. Un funzionario dell'Opera esercita le funzioni di segretario della Commissione. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'interno. I componenti non di diritto durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. ((Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente e' designato dal Ministro per l'interno)).

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 26

Art. 26. Decorrenza della pensione - Sospensione Il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza. La decorrenza predetta e' fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'Opera nazionale ciechi civili il certificato medico oculistico prescritto dall'art. 18, quando tale documento non sia stato esibito unitamente alla domanda di pensione. L'Ufficio regionale attesta la data di ricezione della istanza medesima mediante apposizione di timbro a datario con la sottoscrizione del dirigente dell'Ufficio. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 27 MAGGIO 1970, N. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382))).

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 27

Art. 27. Revisione delle pensioni L'Opera, di regola ogni cinque anni e comunque una volta ogni dieci anni, dispone accertamenti sulla persistenza delle condizioni di assistibilita' dei beneficiari della pensione. L'ordinanza con cui il presidente dell'Opera dispone la revisione e' trasmessa all'Ufficio regionale che da' immediato inizio agli adempimenti di cui agli articoli 18 e seguenti del presente regolamento. Il beneficiario della pensione e' tenuto a comunicare alla Opera, entro trenta giorni dal loro verificarsi, i fatti che determinano un miglioramento sia delle condizioni visive sia di quelle economiche nonche' tutte le altre circostanze che comportino la perdita del diritto alla pensione; il presidente dell'Opera adotta le conseguenti determinazioni. L'Opera, per l'esame di elementi nuovi o per accertamento di errore materiale, puo' promuovere in ogni tempo la revisione delle deliberazioni concessive della pensione. Il Ministero dell'interno, anche su richiesta del Ministero del tesoro, puo' promuovere in ogni tempo la revisione delle deliberazioni concessive della, pensione.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 28

Art. 28. Beneficiari dell'assistenza sanitaria. I minorati della vista, beneficiari della pensione e non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti, possono chiedere di essere ammessi all'assistenza sanitaria di cui alla lettera d) dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1262, n. 66, consentendo che l'Opera trattenga dalle rate di pensione un contributo mensile, la cui misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, in sede di deliberazione del bilancio di previsione, in relazione al numero dei richiedenti e tenuto conto del contributo statale. Le determinazioni del Consiglio di amministrazione sono approvate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro. Il contributo e' trattenuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ammissione all'assistenza sanitaria e il diritto all'assistenza decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui e' stata presentata l'istanza medesima. Il minorato puo' recedere dall'assistenza, ma e' tenuto a corrispondere il proprio contributo per altri sei mesi, a decorrere da quello successivo alla domanda di recesso e non puo' chiedere la riammissione all'assistenza se non sia decorso un anno dall'ultima trattenuta.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 29

Art. 29. Convenzione per l'assistenza sanitaria L'Opera stipula con un idoneo ente assistenziale apposita convenzione, nella quale saranno previste, nei limiti delle disponibilita' della relativa gestione le seguenti forme di assistenza sanitaria prestazioni medico-chirurgiche genetiche e specialistiche; indagini cliniche e di laboratorio: ricoveri in ospedali, preventori, sanatori o istituiti specializzati di cura; interventi chirurgici specialmente nel campo oculistico: somministrazione di farmaci; forniture protecniche. La convenzione deve altresi' prevedere le modalita' con cui l'Opera esercitera' i controlli preventivi e successivi sulla erogazione dell'assistenza, anche attraverso gli l'Uffici regionali nonche' la durata della convenzione medesima. L'Opera deve sentire preventivamente il Ministero della sanita' in ordine sia alla scelta dell'ente sia alla convenzione da stipulare la deliberazione dell'Opera relativa alla convenzione e' sottoposta al controllo di merito di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 30

Art. 30. Mantenimento dell'assegno a vita di L. 10.000 L'Opera continuera' la corresponsione in favore dei minorati previsti dall'art. 19, comma primo, della legge dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili. Nei riguardi di tali minorati l'Opera effettuera', entro due anni dall'entrata in vigore della legge, la revisione circa la sussistenza delle condizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-15;32), mediante gli organi e con la procedura previsti dal presente regolamento. ((1)) Successivamente l'Opera effettuera' periodiche revisioni che comunque non potranno eccedere i limiti di tempo stabiliti al precedente art. 27.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 31

Art. 31. Concessione nell'assegno a vita di L. 10.000 Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate sino alla (data di entrata in vigore della [legge 10 febbraio 1962, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66) e non ancora definite all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento riguardanti coloro che hanno un residuo visivo superiore a un ventesimo e non superiore a un decimo, sono esaminate e deliberate dagli organi e con la procedura previsti dal presente regolamento, alle condizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-15;32). L'Opera provvede a trasmettere agli Uffici regionali gli atti suddetti per l'inizio del procedimento.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 32

Art. 32. Attribuzione della pensione ai titolari dell'assegno a vita Coloro che, all'atto della entrata in vigore del presente regolamento, beneficiano dell'assegno a vita nella misura di lire 14.000 e 12.000 mensili, concesso ai sensi della [legge 9 agosto 1954, n. 032](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-08-09;032), e del [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-15;32), conseguono il diritto alla maggiorazione, agli effetti e con la decorrenza di cui all'[art. 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art9), previo l'accertamento delle condizioni visive, disposte dall'Opera. A tal fine l'Opera trasmette gli atti agli Uffici regionali per il procedimento di accertamento oculistico. Espletata con esito positivo la procedura di cui agli articoli 20 e 21 del presente regolamento, il presidente dell'Opera verifica che non si tratti di cecita' di guerra, per infortunio sul lavoro o di servizio, che sussistano i requisiti della cittadinanza e della residenza e delibera la concessione della pensione. Qualora le condizioni visive, nel primo esame o a seguito di ricorso, risultino (difformi da quelle precedentemente accertate in sede di concessione dell'assegno, il presidente adotta provvedimento definitivo in conformita' alle risultanze del nuovo accertamento. I minorati di cui al presente articolo, che risultino tali per cause di infortunio sul lavoro o di servizio, decadono dal godimento dell'assegno con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di entrata in vigore della [legge 10 febbraio 1962, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66). Sono irripetibili le somme da essi percetive a titolo di assegno fino al mese di entrata in vigore dei presente regolamento.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 33

Art. 33. Istanze non definite di ciechi assoluti e di minorati con residuo fisico non superiore o un ventesimo Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della [legge 10 febbraio 1962, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66); e non ancora definite all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, riguardanti coloro che sotto affetti da cecita' assoluta e che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzioni, sono esaminate e deliberate dagli organi, con la procedura e alle condizioni previsti dal presente regolamento, salvo la applicazione delle norme relative alle condizioni, non concernenti il virus, stabilite dal [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1959, n. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-01-15;32), per il periodo precedente all'entrata in vigore della [legge n. 66 del 10 febbraio 1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66). L'Opera provvede a trasmettere gli atti agli Uffici regionali per l'inizio del procedimento concessivo della pensione.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 34

Art. 34. Ricorsi pendenti I ricorsi prodotti ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-15;32) e pendenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esaminati e decisi, salvo quanto disposto dal successivo comma, alle condizioni previste dal presente regolamento, con la procedura di cui agli articoli 20 comma terzo, quarto, quinto e sesto e ventunesimo per quanto riguarda l'accertamento della minorazione visiva e con la procedura di cui all'art. 25 per quanto riguarda gli altri requisiti che danno titolo al beneficio. Per il periodo precedente all'entrata in vigore della [legge n. 66 del 10 febbraio 1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66), si applicato le norme relative alle condizioni, noti concernenti il virus, stabilite dal [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-15;32). L'Opera trasmette gli atti agli Uffici regionali per gli accertamenti medico-oculistici. Esperti tali accertamenti e qualora non intervenga il provvedimento di reiezione adottato dal presidente dell'Opera a norma dell'art. 21, i ricorsi di cui trattasi sono trasmessi alla Commissione di revisione, per la decisione. I ricorsi, concernenti domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 10 febbraio 1962, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66), da minorati aventi residuo superiore a un ventesimo e non superiore a un decimo sono esaminati e decisi con le modalita' previste dal presente articolo e alle condizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, numero 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-15;32).

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 35

Art. 35. Sospensione del beneficio Al minorato titolare di pensione o assegno che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi, nel tempo assegnatogli, agli accertamenti medico-oculistici disposti dall'Opera il godimento della pensione o dell'assegno e sospeso ed e' ripristinato con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui l'interessato si presenti agli organi sanitari e risulti confermato nei suoi confronti lo stato di minorazione previsto per la concessione del beneficio.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 36

Art. 36. Norme di abrogazione e di rinvio E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento. Per quanto non e' disposto dalla [legge 10 febbraio 1962, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66) e dal presente regolamento valgono, per la gestione e il funzionamento dell'Opera nazionale ciechi civili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato nonche' le norme per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Visto, il Ministro: RUMOR