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LEGGE 10 agosto 1964, n. 717

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente: "I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati: a) dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni; b) dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere: a) il Consiglio provinciale di sanità ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; b) il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni".