LEGGE 29 settembre 1964, n. 861

Type Legge
Publication 1964-09-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo - conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni - e la decorrenza della nomina - riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dello articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 - deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi. Agli stessi fini è parimenti considerato come servizio scolastico il periodo di retrodatazione di nomina, di cui all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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