La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Può partecipare ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T, U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, il personale incaricato che alla data del 1 novembre 1961, da cui ha effetto la legge stessa, non abbia superato il quarantesimo anno di età.