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LEGGE 5 maggio 1966, n. 276

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvato l'annesso testo, allegato A, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare, applicabile indistintamente alle navi della marina mercantile e della marina militare, nonchè agli idrovolanti civili e militari.