LEGGE 20 maggio 1966, n. 335
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti, le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica è elevato da lire 400 a lire 700.
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