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LEGGE 22 luglio 1966, n. 608

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera f) - Oli da gas - dopo il punto 1 è aggiunto: "2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici e di cucina"; nella colonna "aliquota per quintale - lire" in corrispondenza del punto 2), è aggiunta la cifra "500".