LEGGE 6 agosto 1966, n. 632
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609, è ulteriormente elevato a lire 500.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - REALE - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)