LEGGE 6 agosto 1966, n. 636

Type Legge
Publication 1966-08-06
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca continua ad essere regolata dall'articolo 28 delle norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749. Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa, altresì, di avere efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di cui al citato decreto, ministeriale 5 giugno 1925. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

This text is published under Normattiva's own terms of reuse, not a Legalize or public-domain licence. Normattiva