La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520, destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato è elevata, con decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000. È inoltre autorizzata, per le medesime finalità, una assegnazione straordinaria di lire 26.300.000.