LEGGE 21 luglio 1967, n. 647

Type Legge
Publication 1967-07-21
Ultimo aggiornamento 2010-12-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. I Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile di cui alle tabelle numeri 2, 3 e 4 annesse al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, sono sottoposti alla tutela dei Provveditori agli studi. Gli atti e le deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione degli Istituti sopra indicati, già di competenza delle soppresse Giunte provinciali per l'istruzione media, sono sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditori agli studi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 luglio 1967 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE

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