LEGGE 21 luglio 1967, n. 647
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile di cui alle tabelle numeri 2, 3 e 4 annesse al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, sono sottoposti alla tutela dei Provveditori agli studi. Gli atti e le deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione degli Istituti sopra indicati, già di competenza delle soppresse Giunte provinciali per l'istruzione media, sono sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditori agli studi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 luglio 1967 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
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