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LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895

Current text a fecha 2011-07-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.