LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1229
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. A decorrere dal 1 gennaio 1960, non è più dovuto alle Camere di commercio, industria e agricoltura il contributo previsto, a carico degli istituti di assicurazione sociale, dall'articolo 52, lettera f) del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. 1 contributi di cui al comma precedente eventualmente pagati alle camere di commercio, industria e agricoltura dopo la data del 31 dicembre 1959, sono irripetibili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 dicembre 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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