LEGGE 2 aprile 1968, n. 485

Type Legge
Publication 1968-04-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, è aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-bis: "Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane è interessato. I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le istanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata".

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