LEGGE 2 aprile 1968, n. 486
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali è il seguente: maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali antecedentemente alla cessazione delle ostilità nell'Africa settentrionale (13 maggio 1943); maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali dopo il 13 maggio 1943, ma purchè nominati sciumbasci prima di tale data; maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti. L'equiparazione di cui al comma precedente è limitata agli aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana. Le pensioni già liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1 luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente articolo.
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