Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione conchiusa tra l'Italia e l'Austria, il Belgio, la Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Francia, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e Norvegia ed il Marocco, per l'amministrazione ed il mantenimento del faro eretto al Capo Spartel, firmata in Tangeri il 31 maggio 1865, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 14 febbraio 1867.