DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 37
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 20 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", di Salerno, sono stati classificati ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto il 15 settembre 1932; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", con sede in Salerno, di cui alle premesse, sono dichiarati ente ospedaliero. ((Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania; un membro eletto dal consiglio comunale di Salerno; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 settembre 1932)).
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: CAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 113. - GRECO
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