LEGGE 21 marzo 1969, n. 98
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 813, sono apportate le seguenti varianti: a) nel primo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi, presidente" è sostituita dalla seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo più anziano destinato alla Direzione generale, presidente"; b) nel terzo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi" è sostituita dalla seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina"; c) nell'ultimo comma, le parole: "presieduta dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi" sono soppresse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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