LEGGE 19 ottobre 1970, n. 821
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico I professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica che, a partire dall'anno scolastico 1969-1970, hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria di sede, qualora non conseguano regolare trasferimento per una delle sedi richieste, conservano, a domanda, l'assegnazione provvisoria stessa, semprechè sia possibile la loro sistemazione in cattedre o posti i quali diano diritto al trattamento di cattedra. Le nuove assegnazioni provvisorie sono disposte con precedenza rispetto alle operazioni relative agli incarichi concernenti gli aspiranti di cui ai numeri 2 e seguenti dell'art. 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 ottobre 1970 SARAGAT COLOMBO - MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE
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