LEGGE 17 febbraio 1971, n. 90

Type Legge
Publication 1971-02-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, si applicano anche nei riguardi delle persone scomparse in occasione di eventi bellici terrestri, nel conflitto 1940-1945, quando vi siano elementi tali da far ritenere che, date le circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali si verificò la scomparizione, non possano sussistere probabilità di sopravvivenza per le persone scomparse.

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