LEGGE 17 febbraio 1971, n. 90
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, si applicano anche nei riguardi delle persone scomparse in occasione di eventi bellici terrestri, nel conflitto 1940-1945, quando vi siano elementi tali da far ritenere che, date le circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali si verificò la scomparizione, non possano sussistere probabilità di sopravvivenza per le persone scomparse.
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