La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I compensi fissi ed addizionali per ricoveri ospedalieri, previsti dall'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a carico degli enti mutualistici ed assicurativi, sono aboliti a decorrere dal 1 gennaio 1971.