LEGGE 5 marzo 1973, n. 29

Type Legge
Publication 1973-03-05
Ultimo aggiornamento 2010-10-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a maresciallo maggiore, a capo di prima classe e a maresciallo di prima classe e, con tali gradi, essere iscritti nei ruoli d'onore delle forze armate di appartenenza. La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che sono iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di maresciallo maggiore o capo di prima classe o maresciallo di prima classe. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dalla Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1973 LEONE ANDREOTTI - TANASSI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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