LEGGE 6 giugno 1973, n. 323
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, sono apportate le seguenti modifiche. L'ultimo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica del personale dell'istituto geografico militare è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria o in matematica o in fisica o in astronomia o in discipline nautiche". L'ultimo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica dei fisici è richiesto il diploma di laurea in fisica o in astronomia; per l'accesso a quella degli ingegneri, il possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica o elettrotecnica o elettronica". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 giugno 1973 LEONE ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
This text is published under Normattiva's own terms of reuse, not a Legalize or public-domain licence. Normattiva