LEGGE 26 luglio 1973, n. 438
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, creata dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, assume la denominazione di "Ente autonomo " La Biennale di Venezia "". L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia. Esso è istituto di cultura democraticamente organizzato e ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere attività permanenti e di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti. L'ente agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale e può organizzare e gestire manifestazioni in collaborazione con enti e con istituti italiani e stranieri. L'ente favorisce altresì la circolazione del patrimonio conservativo della Biennale presso istituzioni e associazioni culturali, scuole e università.
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