DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Presupposto dell'imposta
Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.
Art. 2
Soggetti passivi
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, ((...)). (6) Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per piu' di sei mesi dell'anno, nonche' i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici. I non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Art. 3
Base imponibile
((L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilita' o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14)). Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.
Art. 4
((Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare)).
((Coniugi e figli minori.))
Art. 5
Redditi prodotti in forma associata
I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente. Ai fini delle imposte sul reddito: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali ai sensi dell'art. 51; c) le societa' o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, di tipo diverso, da quelli indicati nel primo comma e prive di personalita' giuridica, sono equiparate alle societa' semplici. ((I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.))
Art. 6
Classificazione dei redditi
Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: Categoria A - Redditi fondiari; Categoria B - Redditi di capitale; Categoria C - Redditi di lavoro; Categoria D - Redditi d'impresa; Categoria E - Redditi diversi. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della societa', sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Art. 7
Periodo d'imposta
L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta e' regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 12, 13 e 14 per i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente.
Art. 8
Determinazione del reddito complessivo
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, e quelle delle societa' o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. ((Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se e' stata tenuta la contabilita' ordinaria, puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto)). ((27))
Art. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi titoli, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. Per la determinazione dei redditi e delle perdite, se la legge non dispone diversamente: a) non si tiene conto dei crediti esigibili non ancora riscossi e dei debiti scaduti non ancora pagati; b) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti, ovvero secondo quello del giorno in cui si considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo; c) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio, alle tariffe professionali e ai listini di borsa, tenendo conto degli sconti d'uso.
Art. 10
Oneri deducibili.
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