LEGGE 14 agosto 1974, n. 395

Type Legge
Publication 1974-08-14
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e sono autorizzate ad operare in conformità delle disposizioni ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 agosto 1974 LEONE RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

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