LEGGE 14 agosto 1974, n. 395
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e sono autorizzate ad operare in conformità delle disposizioni ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 agosto 1974 LEONE RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.