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LEGGE 20 maggio 1975, n. 164

Current text a fecha 1988-05-21

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Interventi di integrazione salariale

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi: 1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attività produttiva: a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato; 2) integrazione salariale straordinaria: a) per crisi economiche settoriali o locali; b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.