La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Interventi di integrazione salariale
Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi: 1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attività produttiva: a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato; 2) integrazione salariale straordinaria: a) per crisi economiche settoriali o locali; b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.