LEGGE 2 maggio 1977, n. 186

Type Legge
Publication 1977-05-02
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 2500 unità. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

This text is published under Normattiva's own terms of reuse, not a Legalize or public-domain licence. Normattiva