LEGGE 2 maggio 1977, n. 186
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 2500 unità. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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