LEGGE 8 agosto 1977, n. 584

Type Legge
Publication 1977-08-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore a 1.000 milioni di lire, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici. Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonchè dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i principi contenuti nella presente legge in tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonchè di criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'articolo 1, terzo comma, n. 5, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

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