DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1980, n. 810
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 1980 con la quale e' stata approvata in via definitiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, contenuta nell'accordo raggiunto in data 22 luglio 1980 fra le delegazioni del Governo, dell'UPI, dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali contenuta nell'accordo indicato in epigrafe e' emanata ai sensi dell'art. 6, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI FORLANI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 8
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 1
ACCORDO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER IL PERIODO 1 marzo 1979-31 DICEMBRE 1981, SIGLATO IN DATA 22 LUGLIO 1980. Art. 1. Campo di applicazione e durata dell'accordo Si conferma quanto previsto dall'art. 1 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191. Si conviene sull'applicabilita' dell'accordo anche al personale dipendente dagli enti provinciali del turismo e dalle aziende autonome di cura e soggiorno delle regioni a statuto ordinario. Il contratto dei dipendenti degli enti locali ha scadenza il 31 dicembre 1981 ferma restando la decorrenza 1 marzo 1979. Le anzianita' occorrenti per i concorsi interni, i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportano aumento del costo contrattuale decorrono dal 1 marzo 1979.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 2
Art. 2. Trattamento economico a regime Dal 1 febbraio 1981 per il personale degli enti locali l'attuale scala parametrica prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), e' cosi' modificata: Livelli Vecchi stipendi Nuovi livelli Nuovi stipendi I 1.800.000 I 2.160.000 2.400.000 (dopo 6 mesi) II 2.088.000 II 2.688.000 III 2.340.000 III 3.012.000 IV 2.556.000 IV 3.372.000 V 3.536.000 V 2.790.000 VI 4.140.000 VII 4.440.000 VI 3.204.000 VIII 4.920.000 VII 3.960.000 IX 5.964.000 VIII 4.740.000 X 7.080.000 IX 6.240.000 XI 8.700.000
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 3
Art. 3. Livelli personale vigilanza, assistenti sociali, terapisti riabilitazione e assimilati, segretari economi, istituti tecnici e licei scientifici. I vigili urbani, i vigili sanitari, ittici, venatori e faunistici dal 1 febbraio 1981, sono inquadrati nell'apposito V livello (L. 3.536.000). Nell'apposito VII livello (L. 4.440.000) sono inquadrati, sempre dal 1 febbraio 1981, gli assistenti sociali, i terapisti della riabilitazione (ortottisti, logopedisti, ortofonisti, fisiochinesiterapisti, otologopedisti, podologhi, ecc.) ed i segretari economi degli istituti tecnici e licei scientifici. La formulazione delle declaratorie delle suddette qualifiche funzionali e dei relativi profili e' demandata alla commissione di cui al successivo art. 29.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 4
Art. 4. Reclutamento del personale In aggiunta a quanto previsto in materia di reclutamento del personale dall'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), in ordine ai pubblici concorsi, si concorda sulla opportunita' di introdurre procedure di reclutamento del personale con peculiari professionalita' e sostanzialmente articolate in due fasi. La prima consistente in una selezione di candidati previo esame "di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi; la seconda in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti. L'identificazione delle peculiari professionalita' avviene con le modalita' di cui al successivo art. 20, lettera a). Le parole "teorico-pratico" del primo comma dell'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), sono sostituite con le parole teorico e/o pratico".
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 5
Art. 5. Orario di lavoro Salvo quanto sara' disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali. Negli enti dove si attuano orari di lavoro settimanali superiori e fino alle 40 ore il raggiungimento di tale condizione si ottiene attraverso la seguente gradualita': 39 ore dal 1 luglio 1980, 38 ore dal 1 gennaio 1981, 37 ore dal 1 luglio 1981 e 36 ore dal 1 gennaio 1982.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 6
Art. 6. Interruzione ferie L'utilizzo del periodo di congedo ordinario e' interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 7
Art. 7. Giornale di riposo Fermo restando quanto dispone l'art. 5 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), gli enti organizzeranno i propri servizi in modo da consentire al personale la effettiva fruizione nell'anno delle quattro giornate di riposo di cui al comma secondo, del predetto articolo.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 8
Art. 8. Congedo straordinario Nell'ambito del congedo non superiore ai mesi sei previsto dall'art. 6 del precedente accordo, possono essere concessi congedi per le causali seguenti: matrimonio: quindici giorni; partecipazione a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni; lutti di famiglia, nascita di figli o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 9
Art. 9. Congedo per malattia. Comma aggiuntivo dell'art. 6 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191): "Il congedo di cui al primo comma, puo' essere utilizzato anche per attendere a cure idropiniche e termali".
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 10
Art. 10. Incarichi e supplenze E' consentita l'assunzione di personale per incarico e supplenza oltre che nei casi previsti dall'[art. 25 quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-05-07;153~art25-com4), [quinto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-05-07;153~art25-com5), [sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-05-07;153~art25-com6), convertito in [legge 7 luglio 1980, n. 299](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-07;299), anche per la sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni, esclusivamente nei piccoli comuni ove non sia possibile la sostituzione con altro personale e soltanto per figure professionali per le quali l'organico prevede un solo posto. L'assunzione e' disciplinare in conformita' all'[art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;230~art1).
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 11
Art. 11. Trattenute per scioperi brevi Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia. Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 12
Art. 12. Commissione nazionale per la produttivita' e la valutazione del personale Per la determinazione di metodologie di analisi di produttivita' ed efficienza delle strutture operative e dell'organizzazione del lavoro nell'ambito degli enti locali, sara' costituita una commissione di studio, a livello nazionale, incaricata di fissare criteri e metodologie per la individuazione e l'aggiornamento di indicatori di produttivita' nonche' di elaborare proposte per la definizione di criteri e di modalita' oggettivi di valutazione del personale. Le proposte di detta commissione saranno rese operative con lo strumento normativo previsto dall'[art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1977-12-29;946~art6), convertito nella [legge 27 febbraio 1978, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-02-27;43). La commissione, a composizione paritetica, che sara' nominata con decreto del Ministro per la funzione pubblica e sara' composta da rappresentanti del Governo, ANCI, UPI e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente accordo, dovra' elaborare indicazioni e suggerimenti entro il mese di giugno del 1931.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 13
Art. 13. Progressione economica La progressione economica si sviluppa in 8 classi biennali dell'8% sul valore iniziale di livello. Dopo il sedicesimo anno con scatti biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento della quantita' d'incremento economico realizzabile nel corrispondente livello al quarantesimo anno di anzianita' secondo l'accordo per il triennio 1976-1979. A tali fini si precisa che al nuovo V livello (L. 3.536.000) corrisponde il IV (L. 2.556.000) del precedente accordo ed al nuovo VII livello. (L. 4.440.000) il vecchio V livello (L. 2.790.000).
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 14
Art. 14. Lavoro straordinario Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate ai sensi dell'art. 21 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), restano congelate sugli importi tariffari spettanti in base allo stesso [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennita' integrativa speciale. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate. Dette prestazioni non possono superare i seguenti limiti: a) per gli enti che non hanno carenza di organico 120 ore annue pro-capite, elevabili fino ad un massimo di 200 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro-capite); b) per gli enti che presentano carenza di organico superiore al 4% il limite di cui sopra e' fissato a 180 ore annue procapite elevabili a 250 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro-capite); c) per gli enti con carenza di organico superiore al 7,5% il limite di cui sopra e' fissato in 250 ore elevabili a 300 ore individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro-capite). Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta indilazionabilita' e comprovata necessita', previa delibera della giunta comunale o provinciale. I limiti di cui sopra sono aumentati del 100% per il personale dipendente dai comuni dichiarati per legge terremotati.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 15
Art. 15. Lavoro ordinario notturno, festivo e festivo-notturno Al dipendente competono a decorrere dal 1 febbraio 1981 per il servizio ordinario notturno L. 600 orarie, per il festivo L. 675 orarie, per il notturno-festivo L. 1.000 orarie.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 16
Art. 16. Salario mobile L'onere complessivo nazionale concernente l'indennita' di rischio non puo' superare per gli undici mesi del 1981 la cifra di 30,7 miliardi di lire. Ogni amministrazione dispone pertanto di un ammontare del 5,5% del beneficio derivante per il proprio personale da questo accordo per l'anno 1981 (1 febbraio 1981-31 dicembre 1981). L'ammontare per i comuni aventi servizi sottosegnati municipalizzati, appaltati o comunque non gestiti direttamente e' del 3,5%. L'indennita' di rischio puo' essere corrisposta, fino ad un importo massimo di L. 400 orarie, nell'interno delle categorie di vigilanza, del personale dei necrofori, dei netturbini e fognaioli, alle persone che siano destinate a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio che superino quelle normalmente connesse alle prestazioni proprie della categoria. Il provvedimento di attribuzione da determinare in sede di contrattazione decentrata dovra' indicare la specifica causale, il numero e la qualifica dei destinatari, la tariffa oraria, nonche' la dimostrazione degli oneri e del relativo contenimento nell'ambito della spesa massima consentita.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 17
Art. 17. Coordinamento In presenza di strutture dipartimentali comprendenti grandi aree funzionali e settori di attivita' integrate ed al momento della loro attuazione conseguente al provvedimento di ristrutturazione da definirsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, puo' essere istituita la figura del coordinatore per ciascun dipartimento. La funzione di coordinatore dipartimentale e' affidata a dipendenti del massimo livello dirigenziale presente nell'ente (X o XI livello); e' revocabile ed e' retribuita con un compenso non pensionabile pari al 20% (venti) del trattamento iniziale del livello contrattuale di appartenenza, non utile agli effetti della tredicesima mensilita' e del lavoro straordinario. Il numero massimo di coordinatori istituibile non puo' superare il numero di dieci. Per il solo comune di Roma possono esserne istituiti undici.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 18
Art. 18. Personale medico Al personale degli enti locali con funzione sanitaria, ivi compresi i medici condotti ed i veterinari, che presta servizio a tempo piano, non partecipa ad alcuna convenzione mutualistica e non esercita la libera professione puo' essere attribuita, con apposita delibera, una particolare indennita' di L. 140.000 mensili per dodici mensilita'. Detta indennita' non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 25, paragrafo 1, n. 3, del precedente accordo; compete in via transitoria dal 1 febbraio 1981 fino all'inquadramento di detto personale nei ruoli relativi alle unita' sanitarie locali. Al personale medico dei servizi psichiatrici e dei servizi antitubercolari spetta il trattamento economico previsto per il personale medico degli ospedali cosi' come fissato, negli importi e nelle decorrenze, dall'accordo unico nazionale del personale medico ospedaliero del 24 giugno 1980.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 19
Art. 19. Informazione Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi e gli investimenti dell'ente. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia gli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti, dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi. L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 20
Art. 20. Contrattazione decentrata Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina del presente accordo le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, le decisioni sulle seguenti materie: a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonche' riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture degli enti; b) articolazione degli orari; c) standards di rendimento, ivi comprese le verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario; d) sistemi, criteri e modalita' per i riscontri di produttivita' volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonche' connessi criteri di valutazione; e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente; f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e del servizi; g) resta salvo quanto dispone l'art. 30, ultimo comma, dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191). Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvedera' all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata. A tal fine l'ente procedera' mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell'inquadramento. Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto da questo accordo.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 21
Art. 21. Formazione e aggiornamento professionale Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle centocinquanta ore e' demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale. Il personale che in base ai predetti programmi e' tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, e' considerate in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti, di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 22
Art. 22. Mobilita' Fermo restando quanto dispone in materia di mobilita' del personale l'art. 30, terzo comma, del precedente accordo, si precisa che la mobilita' tra enti locali, loro aziende, loro consorzi, e' intesa di massima nell'ambito regionale, a condizione che esista la relativa vacanza di posto. Puo' essere altresi' consentito con le stesse garanzie di cui al citato art. 30 il trasferimento di posti di organico, in uno con i relativi titolari, a condizione che contestualmente i due enti procedano l'uno alla soppressione dei posti ceduti e l'altro alla integrazione di pari numero e qualifica dei propri organici.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 23
3 Art. 23. Trasferimento di personale tra le regioni e gli enti locali E' consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle regioni agli enti locali e viceversa. Il relativo provvedimento e' adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilita' del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito nell'ente di provenienza dal dipendente.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 24
Art. 24. Anticipazioni di benefici Per il 1979 e' prevista la erogazione di un beneficio di L. 120.000 (centoventimila) pro-capite, una tantum, rapportata ai mesi di vigenza contrattuale. Per l'anno 1980 al personale dipendente saranno corrisposti, per dodici mensilita' i seguenti benefici: Parametri iniziali ex decreto del Pre- Beneficio mensile sidente della Repubblica n. 191 (Lire) 100 45.000 116 45.000 130 50.000 142 50.000 155 55.000 178 55.000 220 65.000 263,3 75.000 346,6 95.000 Analogo beneficio verra' corrisposto per il mese di gennaio 1981. Per la tredicesima mensilita' del 1980 il beneficio di cui sopra e' ridotto del 50%.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 25
Art. 25. Benefici da riparametrazione a regime Per i dipendenti degli enti locali i benefici mensili, a far data dal 1 febbraio 1981, sono i seguenti: Livelli Stipendi iniziali annui Benefici mensili I 2.160.000 45.000 I dopo 6 mesi 2.400.000 51.500 II 2.688.000 51.500 III 3.012.000 55.000 IV 3.372.000 61.200 V 3.536.000 73.500 VI 4.140.000 101.250 VII 4.440.000 123.750 VIII 4.920.000 128.700 IX 5.964.000 133.600 X 7.080.000 156.000 XI 8.700.000 164.000
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 26
Art. 26. Riconoscimento anzianita' L'anzianita' reale di servizio viene riconosciuta nella misura di L. 800 mese-anno a decorrere, dal 1 febbraio 1981 ivi compresi i periodi di servizio effettivo prestato presso altri enti locali.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 27
Art. 27. Inquadramento dei nuovi livelli L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi e la nuova progressione economica decorrono dal 1 febbraio 1981. L'inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico cosi' costituito: a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di classi e scatti (non va compreso quanto anticipato ai sensi dell'art. 24 del presente accordo); b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 25, riportando tale beneficio mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per 12; c) riconoscimento dell'anzianita' di servizio di cui al precedente art. 26 in ragione di L. 800 mese per anno di servizio e per dodici mesi. Le modalita' di inquadramento sono quelle previste dallo art. 31 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, commi quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191~com4) e successivi (computo del maturato in itinere e della temporizzazione dell'eventuale spezzone monetario eccedente la posizione economica dell'inquadramento). Gli assegni ad personam mensili di cui il personale e' in godimento in virtu' del [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191), vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente art 25 e il beneficio mensile da anticipazione di cui al precedente art. 24. L'eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 28
Art. 28. Inquadramento di particolari figure Gli addetti ai servizi ausiliari di assistenza di cui alla lettera b) del livello II (L. 2.088.000) del precedente accordo, sono inquadrati, dal 1 febbraio 1981, nel III livello (L. 3.012.000); dalla stessa data gli infermieri generici, psichiatrici con un anno di scuola e le puericultrici di cui al numero 3 del livello III del precedente accordo (L. 2.340.000) sono inquadrati nel livello IV (L. 3.372.000).
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 29
Art. 29. Commissione per la formulazione delle declaratorie E' istituita presso il Ministro della funzione pubblica e con suo decreto una commissione nazionale, composta pariteticamente da rappresentanti del Governo, dell'UPI, dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo, con il compito di procedere, entro il 30 novembre 1980, alla formulazione delle declaratorie delle qualifiche funzionali, comprese quelle dirigenziali, ed alla individuazione e descrizione dei conseguenti profili professionali del personale dipendente dagli enti locali avanzando concrete proposte intese a ricondurre sul piano nazionale ad unita' di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale. Tali proposte saranno utilizzate per gli inquadramenti a regime nel rispetto delle compatibilita' previste. L'attuazione delle proposte suddette verra' effettuata con lo strumento normativo previsto dall'[art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1977-12-29;946~art6), convertito nella [legge 27 febbraio 1978, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-02-27;43), successivo al decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del presente accordo anche in applicazione dell'[art. 2, quarto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-05-07;153~art2-com4), convertito nella [legge 7 luglio 1980, n. 299](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-07;299). ((1))
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 30
Art. 30. Pensionabilita' Il beneficio forfettario di L. 120.000, rapportato a mese, per il 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 in virtu' di questo accordo sono soggette alle normali ritenute comprese quelle previdenziali ed assistenziali e pertanto sono pensionabili.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 31
Art. 31. Indennita' di fine servizio In attesa della definizione di soluzioni uniformi da introdurre nell'ambito del pubblico impiego, le parti convengono sull'obiettivo di pervenire nel comparto enti locali ad un trattamento di fine servizio corrispondente a quanto previsto per il personale civile dello Stato. A tal fine, il Governo si impegna ad avviare, unitamente all'ANCI e all'UPI, immediate trattative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel campo nazionale.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 32
Art. 32. Infortuni per cause di servizio Il Governo presentera' apposito disegno di legge che prevede indennita' a favore dei lavoratori o loro familiari per eventi di invalidita' o di morte derivanti da causa di servizio non coperti da assicurazione INAIL. Nel frattempo gli enti provvedono mediante misure proprie.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 33
Art. 33. Censimenti ISTAT Fermo restando quanto dispone l'art. 19 dell'ipotesi di accordo allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, quinto comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-06-01;191~com5) e seguenti, e' consentita, in deroga ad esso ed in correlazione al prossimo censimento della popolazione, nonche' ad altre indagini periodiche di settore (industria, agricoltura, ecc.), la corresponsione da parte dell'ISTAT, per il tramite degli enti locali interessati, di specifici compensi al personale per le prestazioni da essi eventualmente rese a tal fine in ore extra ufficio.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 34
Art. 34. Personale addetto alle case da gioco Per quanto attiene al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare professionalita' che non rientra nei servizi propri di Istituto dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici derivanti dal presente accordo.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-art. 35
Art. 35. Norme di rinvio Restano in vigore le norme del precedente accordo nazionale che non siano sostituite o modificate dalla presente intesa. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per i dipendenti sempre che non siano esplicitamente disciplinate dal presente o dal precedente accordo.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-Allegato 1
ALLEGATO 1 ENTI LOCALI ONERI NEL TRIENNIO 1979-81 Miliardi di lire Anno 1979: L. 120.000 X 650.000 unita'............................. 78,0 Anno 1980: L. 51.030 x 12 mesi X 650.000 unita (1)................. 398,0 Incremento del 50% del beneficio di cui sopra relativa- mente alla mensilita di dicembre...................... 16,6 Anno 1981 L. 51.030 X 650.000 unita'.............................. 33,2 L. 86.308 x 12 mesi x 650.000 unita (compresa tredice sima mensilita) (2)................................... 673,2 L. 1.015 x 11 mesi x 650.000 unita (esclusa tredicesima mensilita) (3)....................................... 7,9 Salario mobile......................................... 30,7 ------- Spesa complessiva del triennio......................... 1.237,6 ------- (1) Cfr. allegato 2. (2) Cfr. allegato 3. (3) Pari all'incremento del 50% dei compensi per lavoro ordinario, notturno e festivo.
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-Allegato 2
ALLEGATO 2 ENTI LOCALI BENEFICIO MENSILE DA ATTRIBUIRE NELL'ANNO 1980
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| | Beneficio media proca-
Valori livelli D.P.R. n. 191| Dipendenti | pite da attribuire per
(lire) | | il 1980 (lire) ----------------------------|--------------|------------------------- 1.800.000 | 5.000 | 45.000 2.088.000 | 169.363 | 45.000 2.840.000 | 140.435 | 50.000 2.556.000 | 171.760 | 50.000 2.790.000 | 62.420 | 55.000 3.204.000 | 63.650 | 55.000 3.960.000 | 10.286 | 65.000 4.740.000 | 22.858 | 75.000 6.240.000 | 4.228 | 95.000 |--------------|------------------------- Totale......... | 650.000 | 51.030
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981-Allegato 3
ALLEGATO 3 ENTI LOCALI BENEFICIO MENSILE DA ATTRIBUIRE NEL 1981
Livelli Dipendenti Beneficio medio (lire) 1981
I | 5.000 | 51.500 II | 159.363 | 51.500 II | 140.435 (a) | 55.000 IV | 119.760 (b) | 61.200 V | 62.000 (c) | 73.500 VI | 53.320 | 101.250 VII | 9.100 (d) | 123.750 VIII | 63.650 | 128.700 IX | 10.286 | 133.600 X | 22.858 | 156.000 XI | 4.228 | 164.000 |---------------------|-------------------------------- | 650.000 | 74.508 Riparametrazione....................................... L. 74.508 Anzianita 101 lire a mese per anno di servizio (14,7 anni).................................................... " 11.800 ------ Totale... L. 86.308 (a) Compresi 10.000 ausiliari di assistenza provenienti dal II livello. (b) Compresi 10.000 infermieri generici provenienti dal III livello. (c) 52.000 Vigili urbani + 10.000 vigili sanitari, ittici, venatori, farmacisti (d) 7.000 assistenti sociali + 2.000 terapisti riabil. + 100 segretari economi.