La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale. Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.