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LEGGE 26 luglio 1984, n. 395

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1984, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1984, 1985 e 1986 è di lire 10 miliardi annui. La legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi.